Art. 2.
  1.  Salvo che le norme del testo unico o del regolamento dispongano
diversamente,  lo  straniero  deve  indicare  l'esistenza  di  idoneo
alloggio  nel  territorio  nazionale  e la disponibilita' della somma
occorrente  per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del
biglietto di ritorno.