Art. 4.
1. I mezzi di sussistenza minimi necessari per il rilascio del
visto e l'ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 23,
comma 4, del testo unico sono determinati da:
a) disponibilita' di una somma non inferiore alla meta'
dell'importo annuo dell'assegno sociale;
b) disponibilita' delle somme necessarie al pagamento del
contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale
ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero
valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno.