Art. 4.
  1.  I  mezzi  di  sussistenza  minimi necessari per il rilascio del
visto  e  l'ingresso  nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 23,
comma 4, del testo unico sono determinati da:
    a)   disponibilita'   di  una  somma  non  inferiore  alla  meta'
dell'importo annuo dell'assegno sociale;
    b)   disponibilita'  delle  somme  necessarie  al  pagamento  del
contributo  previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale
ovvero  polizza  assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero
valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno.