Art. 4. 1. I mezzi di sussistenza minimi necessari per il rilascio del visto e l'ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 23, comma 4, del testo unico sono determinati da: a) disponibilita' di una somma non inferiore alla meta' dell'importo annuo dell'assegno sociale; b) disponibilita' delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno.