Art. 5. 1. Oltre la disponibilita' della somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale o l'esibizione di specifica polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri di validita' pari alla durata del soggiorno, i mezzi di sussistenza minimi, da esibire da parte dello studente o del garante previsto dall'art. 39, comma 3 del testo unico, necessari per il rilascio del visto e dell'ingresso per motivo di studio, sono definiti secondo i parametri previsti dall'art. 34 del regolamento rapportati al numero dei mesi del permesso di soggiorno richiesto. 2. La documentazione attestante l'ottenimento di borse di studio o di altre facilitazioni previste dall'art. 46 del regolamento e' sufficiente, se di importo pari a quanto previsto nel comma 1, o concorre, se di importo inferiore, a comprovare il requisito dei mezzi di sussistenza.