Art. 5.
  1.  Oltre la disponibilita' della somma necessaria al pagamento del
contributo  previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale
o  l'esibizione  di specifica polizza assicurativa per cure mediche e
ricoveri  ospedalieri  di validita' pari alla durata del soggiorno, i
mezzi di sussistenza minimi, da esibire da parte dello studente o del
garante previsto dall'art. 39, comma 3 del testo unico, necessari per
il  rilascio  del  visto  e  dell'ingresso per motivo di studio, sono
definiti  secondo  i  parametri previsti dall'art. 34 del regolamento
rapportati al numero dei mesi del permesso di soggiorno richiesto.
  2.  La documentazione attestante l'ottenimento di borse di studio o
di  altre  facilitazioni  previste  dall'art.  46  del regolamento e'
sufficiente,  se  di  importo  pari  a quanto previsto nel comma 1, o
concorre,  se  di  importo  inferiore,  a comprovare il requisito dei
mezzi di sussistenza.