L'ISPETTORE GENERALE CAPO
             dell'Ispettorato centrale repressioni frodi
  Visto   il  regolamento  CEE  n.  822/87  del  Consiglio,  relativo
all'organizzazione   comune   del   mercato   vitivinicolo   ed,   in
particolare, l'art. 71;
  Visto il regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione del 26 luglio
1993,  relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e
alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo ed, in particolare,
gli articoli 12 e 17;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti;
  Visto  il  decreto ministeriale del 5 settembre 1967, recante norme
d'impiego  del ferrocianuro di potassio in enologia, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 20 settembre
1967;
  Visto  il  decreto  interministeriale  19 dicembre  1994,  n.  768,
recante   disposizioni   nazionali  d'applicazione  delle  norme  del
regolamento CEE n. 2238/93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 69 del 23 marzo 1995, ed in particolare l'art.
8;
  Visto  il decreto ministeriale 30 giugno 1995, recante disposizioni
in  materia  di  requisiti  minimi  e  di  controllo  dei  centri  di
intermediazione   uve   destinate,   in   tutto   o  in  parte,  alla
vinificazione,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 149 del 28 giugno 1995.
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 55;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche      ed     integrazioni,     recante     razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego;
  Considerata la necessita' di prevedere disposizioni di applicazione
in materia di tenuta dei registri dei prodotti vitivinicoli;
  Considerato  che  la  detenzione  ovvero la manipolazione di taluni
prodotti   vitivinicoli   possono   avvenire   solo  in  stabilimenti
appositamente  riconosciuti  od  autorizzati  ai  sensi  delle  norme
comunitarie  e  nazionali  citate e che, in relazione alle specifiche
attivita'  a  rischio  di  frode svolte negli stessi stabilimenti, e'
richiesta  l'immediata  attivazione  di un regime di vigilanza atto a
prevenire le frodi medesime;
  Considerato   che   talune   ditte   possono  essere  sottoposte  a
particolari   misure  di  controllo  in  applicazione  dell'art.  17,
paragrafo  2,  del  regolamento CEE n. 2238/93 e che, al riguardo, e'
opportuno  prevedere  che  la  vidimazione  dei  registri  sia sempre
effettuata   dagli   uffici   periferici   dell'Ispettorato  centrale
repressione frodi;
  Considerato  che,  in  applicazione dei principi di semplificazione
amministrativa,  e'  opportuno rendere agevole e snello l'adempimento
concernente   la   vidimazione   di   alcuni  registri  dei  prodotti
vitivinicoli,  consentendo  che  l'adempimento  stesso sia effettuato
presso  il  comune  nel  cui territorio ha sede lo stabilimento od il
deposito dove deve essere tenuto il registro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I registri di cui ai regolamento CEE n. 2238/93, costituiti con
le   modalita'   di   cui   all'art.   8,   comma   1,   del  decreto
interministeriale n. 768/1994, devono essere preventivamente numerati
e sono soggetti prima dell'uso alla vidimazione.
 
          Avvertenza:
              Il  presente  decreto  non  e'  soggetto  al "Visto" di
          controllo  preventivo  di legittimita' da parte della Corte
          dei  conti,  ai  sensi  dell'art.  3 della legge 14 gennaio
          1994, n. 20.