Art. 2. 1. La vidimazione di cui all'art. 1 e' effettuata dall'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio nei seguenti casi: 1) alla ditta richiedente deve essere attribuito il numero di codice di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), del decreto interministeriale n. 768/1994; 2) sia richiesta la vidimazione dei registri da tenersi negli stabilimenti o nei depositi autorizzati ovvero riconosciuti per: a) la produzione e l'imbottigliamento dell'aceto; b) la raccolta dei sottoprodotti della vinificazione; c) la trasformazione delle uve appartenenti a varieta' diverse da quelle che figurano in via esclusiva come varieta' di uve da vino nonche' dei prodotti ottenuti dalle uve medesime; d) la produzione di mosto concentrato rettificato; e) la preparazione del vinello; 3) la ditta richiedente sia stata sottoposta alle misure prese dagli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi in applicazione dell'art. 17, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2238/93; 4) la richiesta di vidimazione riguardi un tabulato meccanografico relativo a diverse tipologie di registrazione da parte di piu' operatori e sia presentata da un'impresa specializzata nella tenuta della contabilita' per conto degli operatori facenti capo all'impresa stessa; 2. Limitatamente alle ditte cui e' gia' stato attribuito il numero di codice di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), del citato decreto interministeriale, la vidimazione puo' essere effettuata presso il comune ove ha sede lo stabilimento od il deposito nel quale sono detenuti i prodotti vitivinicoli.