Art. 2.
  1.  La  vidimazione  di  cui  all'art. 1 e' effettuata dall'ufficio
periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per
territorio nei seguenti casi:
    1)  alla  ditta  richiedente  deve essere attribuito il numero di
codice   di  cui  all'art.  1,  comma  5,  lettera  b),  del  decreto
interministeriale n. 768/1994;
    2)  sia  richiesta  la  vidimazione dei registri da tenersi negli
stabilimenti o nei depositi autorizzati ovvero riconosciuti per:
      a) la produzione e l'imbottigliamento dell'aceto;
      b) la raccolta dei sottoprodotti della vinificazione;
      c) la  trasformazione delle uve appartenenti a varieta' diverse
da  quelle che figurano in via esclusiva come varieta' di uve da vino
nonche' dei prodotti ottenuti dalle uve medesime;
      d) la produzione di mosto concentrato rettificato;
      e) la preparazione del vinello;
    3)  la  ditta  richiedente sia stata sottoposta alle misure prese
dagli  uffici  periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi
in  applicazione  dell'art.  17,  paragrafo 2, del regolamento CEE n.
2238/93;
    4)   la   richiesta   di   vidimazione   riguardi   un   tabulato
meccanografico relativo a diverse tipologie di registrazione da parte
di  piu' operatori e sia presentata da un'impresa specializzata nella
tenuta  della  contabilita'  per  conto  degli operatori facenti capo
all'impresa stessa;
  2.  Limitatamente alle ditte cui e' gia' stato attribuito il numero
di  codice di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), del citato decreto
interministeriale,  la  vidimazione  puo' essere effettuata presso il
comune  ove  ha  sede  lo  stabilimento od il deposito nel quale sono
detenuti i prodotti vitivinicoli.