Art. 3.
  1. Il comune cura l'annotazione su apposito registro:
    a) dei  dati  relativi  alle ditte per le quali ha proceduto alla
vidimazione  di  cui  all'art.  1, elencati nel modello A allegato al
presente decreto;
    b) degli  estremi  del  documento  d'identita' del rappresentante
legale  della  ditta  richiedente  la  vidimazione  o  della  persona
eventualmente  incaricata dallo stesso al ritiro dei registri nonche'
della  firma  del rappresentante legale o della persona eventualmente
incaricata, all'atto della consegna dei registri vidimati;
    c) della data della consegna dei registri vidimati.
  2. Le annotazioni di cui al comma 1 sono effettuate contestualmente
alla vidimazione ed alla consegna dei registri vidimati.
  3.   Il   comune   invia,   ogni   mese,   all'ufficio   periferico
dell'Ispettorato    centrale   repressione   frodi   competente   per
territorio, i dati relativi alle ditte per le quali ha proceduto alla
vidimazione  di  cui  all'art. 1, compilando il modello A allegato al
presente decreto.
  4.  Il  comune  compila  il modello A e lo invia, con il mezzo piu'
rapido,   entro   il   giorno  lavorativo  successivo  alla  data  di
vidimazione  del  registro,  qualora abbia proceduto alla vidimazione
dei seguenti registri:
    a) di  entrata  ed  uscita  dello zucchero negli stabilimenti ove
sono  detenuti  prodotti  vitivinicoli,  ai  sensi  dell'art.  15 del
regolamento  CEE n. 2238/93 e dell'art. 74 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 162/1965;
    b) di impiego del ferrocianuro di potassio, ai sensi dell'art. 14
del  regolamento  CEE  n.  2238/93  e  del  decreto  ministeriale del
5 settembre 1967;
    c) di entrata e di uscita delle uve dai centri di intermediazione
delle  uve  destinate,  in  tutto  o in parte, alla vinificazione, ai
sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1995.