Art. 3. 1. Il comune cura l'annotazione su apposito registro: a) dei dati relativi alle ditte per le quali ha proceduto alla vidimazione di cui all'art. 1, elencati nel modello A allegato al presente decreto; b) degli estremi del documento d'identita' del rappresentante legale della ditta richiedente la vidimazione o della persona eventualmente incaricata dallo stesso al ritiro dei registri nonche' della firma del rappresentante legale o della persona eventualmente incaricata, all'atto della consegna dei registri vidimati; c) della data della consegna dei registri vidimati. 2. Le annotazioni di cui al comma 1 sono effettuate contestualmente alla vidimazione ed alla consegna dei registri vidimati. 3. Il comune invia, ogni mese, all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, i dati relativi alle ditte per le quali ha proceduto alla vidimazione di cui all'art. 1, compilando il modello A allegato al presente decreto. 4. Il comune compila il modello A e lo invia, con il mezzo piu' rapido, entro il giorno lavorativo successivo alla data di vidimazione del registro, qualora abbia proceduto alla vidimazione dei seguenti registri: a) di entrata ed uscita dello zucchero negli stabilimenti ove sono detenuti prodotti vitivinicoli, ai sensi dell'art. 15 del regolamento CEE n. 2238/93 e dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965; b) di impiego del ferrocianuro di potassio, ai sensi dell'art. 14 del regolamento CEE n. 2238/93 e del decreto ministeriale del 5 settembre 1967; c) di entrata e di uscita delle uve dai centri di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1995.