Art. 4. 1. Il presente decreto non si applica ai registri dei prodotti vitivinicoli da vidimare ai sensi della normativa fiscale. Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 1999 L'ispettore generale capo: Ambrosio