Art. 4.
  1.  Il  presente  decreto  non  si applica ai registri dei prodotti
vitivinicoli da vidimare ai sensi della normativa fiscale.
  Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo
per  il  visto  e la registrazione e successivamente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 22 novembre 1999
                                  L'ispettore generale capo: Ambrosio