Art. 2.
               Centri residenziali di cure palliative
  1.  Si  definiscono  centri  residenziali  di  cure  palliative  le
strutture,  facenti  parte  della  rete  di  assistenza  ai  pazienti
terminali,  per  l'assistenza  in  ricovero  temporaneo  di  pazienti
affetti  da  malattie  progressive  ed  in  fase  avanzata,  a rapida
evoluzione   e   a  prognosi  infausta,  per  i  quali  ogni  terapia
finalizzata  alla  guarigione  o alla stabilizzazione della patologia
non  e'  possibile  o appropriata e, prioritariamente, per i pazienti
affetti   da  patologia  neoplastica  terminale  che  necessitano  di
assistenza palliativa e di supporto.
  2.  Sono  approvati  i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed
organizzativi  per i centri residenziali di cure palliative riportati
nell'allegato  1,  ferma restando la competenza delle regioni e delle
province  autonome di Trento e di Bolzano nel disciplinare la materia
delle  autorizzazioni  sanitarie  e  la  validita' delle prescrizioni
contenute  nella  normativa  nazionale  e regionale e nei regolamenti
edilizi comunali.
  3.  Le  altre  strutture  che  erogano  prestazioni sanitarie per i
pazienti   terminali   devono   possedere  i  requisiti  strutturali,
tecnologici  ed  organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita'
sanitarie,  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica
14 gennaio  1997,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997.