IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974; Visto il decreto 28 settembre 1995, di recepimento della direttiva 92/97/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1995 che modifica il sopracitato decreto 5 agosto 1974; Visto il decreto 29 agosto 1996, di recepimento della direttiva 96/20/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 1996; Visto il decreto 8 maggio 1995, di recepimento della direttiva 92/53/CEE e 93/81/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, che costituisce l'ultimo testo consolidato della direttiva 70/156/CEE, come da ultimo modificato dal decreto 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999; Vista la direttiva 1999/101/CE della Commissione del 15 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 334 del 28 dicembre 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore; Decreta: Art. 1. 1. Gli allegati II e III del decreto 5 agosto 1974, come da ultimo modificato dal decreto 29 agosto 1996, sono modificati in conformita' all'allegato al presente decreto.