Art. 2. 1. A decorrere dal 1o aprile 2000, non e' consentito: - rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di scappamento l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale; - rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la immissione in circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scappamento, per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento, se i veicoli o i dispositivi di scappamento sono conformi alle prescrizioni del decreto 28 settembre 1995 come da ultimo modificato dal presente decreto. 2. A decorrere dal 1o ottobre 2000 non e' consentito: - rilasciare l'omologazione CE; - rilasciare l'omologazione di portata nazionale, di un tipo di veicolo e di un tipo di dispositivo di scappamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni del decreto 28 settembre 1995 come da ultimo modificato dal presente decreto. 3. In deroga al precedente comma 2, e limitatamente ai pezzi di ricambio, e' possibile continuare ad accordare l'omologazione CE e consentire la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scarico conformi alle prescrizioni stabilite nel decreto 5 agosto 1974 e nei suoi successivi emendamenti purche' tali dispositivi siano destinati esclusivamente all'installazione come parti di ricambio su veicoli in circolazione e siano conformi alle prescrizioni del decreto vigente all'atto della prima immatricolazione dei veicoli ai quali sono destinati.