Art. 2.
  1. A decorrere dal 1o aprile 2000, non e' consentito:
    -  rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo
di   scappamento   l'omologazione  CE  o  l'omologazione  di  portata
nazionale;
    -   rifiutare  l'immatricolazione  e  vietare  la  vendita  o  la
immissione  in  circolazione  dei veicoli o la vendita e l'immissione
sul  mercato di dispositivi di scappamento, per motivi concernenti il
livello  sonoro  ammissibile  e  il  dispositivo di scappamento, se i
veicoli   o   i   dispositivi   di  scappamento  sono  conformi  alle
prescrizioni  del decreto 28 settembre 1995 come da ultimo modificato
dal presente decreto.
  2. A decorrere dal 1o ottobre 2000 non e' consentito:
    - rilasciare l'omologazione CE;
    - rilasciare l'omologazione di portata nazionale,
di  un tipo di veicolo e di un tipo di dispositivo di scappamento, se
non  sono  soddisfatte  le prescrizioni del decreto 28 settembre 1995
come da ultimo modificato dal presente decreto.
  3.  In  deroga  al  precedente comma 2, e limitatamente ai pezzi di
ricambio,  e'  possibile  continuare ad accordare l'omologazione CE e
consentire  la  vendita  e l'immissione sul mercato di dispositivi di
scarico  conformi  alle  prescrizioni  stabilite nel decreto 5 agosto
1974 e nei suoi successivi emendamenti purche' tali dispositivi siano
destinati  esclusivamente all'installazione come parti di ricambio su
veicoli  in  circolazione  e  siano  conformi  alle  prescrizioni del
decreto  vigente all'atto della prima immatricolazione dei veicoli ai
quali sono destinati.