IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 29 maggio 1982, n. 297, recante "Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 2, commi 5, 6, 7, 8, 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"; Visto l'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"; Visto l'art. 26, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"; Visto l'accordo quadro sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999; Decreta: Art. 1. Trattamento di fine rapporto 1. L'esercizio dell'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Il computo dell'indennita' di fine servizio maturata fino a tale data sara' effettuato secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota cosi' calcolata, unitamente alle quote di trattamento di fine rapporto maturate a far tempo dalla data dell'opzione saranno effettuate secondo le norme previste dall'art. 1 della citata legge n. 297 del 1982. All'indennita' di fine servizio maturata fino alla data dell'opzione per il trattamento di fine rapporto e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennita' di fine servizio. 2. A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali. 3. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonche' per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali. 4. Per garantire la parita' di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3. 5. Per gli enti il cui personale non e' iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall'art. 11 della legge n. 152 del 1968 e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dai commi 2 e 3. 6. Il trattamento di fine rapporto sara' accantonato figurativamente e verra' liquidato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non e' prevista l'iscrizione all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio il predetto adempimento e' effettuato dall'ente datore di lavoro. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota del 6,91 per cento in vigore per i dipendenti privati, ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 297 del 29 maggio 1982 e sulla base di quanto previsto dall'art. 4 dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999. Nell'accantonamento annuale non saranno computate le quote di trattamento di fine rapporto destinate ai fondi pensione. 7. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della scuola, delle universita', della sanita' e degli enti locali e' affidata all'INPDAP. Il contributo previdenziale a favore dell'INPDAP da parte delle amministrazioni pubbliche resta fissato per il personale dello Stato nella misura del 9,60 per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista dall'art. 18 della legge 20 marzo 1980, n. 75, e nella misura del 6,10 per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale degli enti locali. 8. Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non e' prevista l'iscrizione all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio resta a totale carico degli enti medesimi, ai quali e' affidata la gestione di tali trattamenti. 9. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto, per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato presso le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni nonche' presso enti sottoposti alla disciplina della legge 20 marzo 1975, sara' erogato il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297 del 29 maggio 1982, con le modalita' definite dall'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A far tempo dalla stessa data non si applica l'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dal presente comma. Resta ferma la possibilita' per i dipendenti interessati di riscattare, secondo le modalita' previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolto precedentemente alla predetta data.