Art. 2. Fondi pensione 1. Sono associati ai fondi pensione i dipendenti gia' occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti dal 1 gennaio 1996 fino al giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che avranno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La quota di TFR che detti dipendenti potranno destinare ai fondi pensione non potra' superare il 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR. 2. Nei confronti del personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio si applicano le regole concessive e di computo di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 in materia di trattamento di fine rapporto. Nei confronti di detto personale che, in sede di contrattazione collettiva, scegliera' di iscriversi al fondo pensione sara' prevista la integrale destinazione al fondo stesso degli accantonamenti al trattamento di fine rapporto. 3. La somma di 200 miliardi annui, di cui all'art. 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sara' resa immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione istituiti. In via transitoria e fino alla raccolta delle adesioni da parte dei lavoratori, il riparto dell'intera somma di 200 miliardi avverra' in misura proporzionale alla retribuzione media e alla consistenza del personale in servizio presso ciascun comparto o area di contrattazione alla data di istituzione dei fondi pensione in conto di quote degli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Le ulteriori quote di trattamento di fine rapporto, destinate ai fondi pensione e non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi annui sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il meccanismo di rendimento di cui al successivo comma 5. 4. A favore del personale di cui al comma 2 dell'art. 1 viene destinata, come previsto dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997, una quota pari all'1,5 per cento della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, e' considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni. I dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non e' prevista l'iscrizione all'INPDAP non sono destinatari della quota dell'1,5 per cento. 5. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP conferira' al fondo pensione di riferimento il montante maturato, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto di cui al comma 3 non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi nonche' di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4, applicando a entrambi gli accantonamenti un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, corrispondera' alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggiore consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo quadro. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione, si applichera' il rendimento netto dei medesimi fondi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 6. Alla cessazione del rapporto di lavoro gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e sperimentazione e gli enti per il cui personale non e' prevista l'iscrizione all'INPDAP conferiranno al fondo pensione di riferimento il montante maturato dal dipendente, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi, applicando il tasso di rendimento previsto dal comma 5. 7. La prima verifica con le parti sociali firmatarie dell'accordo quadro sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione di cui all'ultimo periodo del comma 5 e sui contenuti dell'accordo medesimo avverra' entro il 31 dicembre 2001. Roma, 20 dicembre 1999 Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2000 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 250