Art. 4.
  Il  trattamento di cui all'art. 3 e' ulteriormente prorogato per il
periodo dal 1o maggio 1999 al 31 ottobre 1999.
  Istanza  aziendale  presentata  il 23 giugno 1999 con decorrenza 1o
maggio 1999, unita' di Roma (ex Ilva) (NID9912000016), per un massimo
di 7 unita' lavorative.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 aprile 2000
                                         Il direttore generale: Daddi