Art. 3.
               Forze di polizia ad ordinamento civile
  1.  Ai  fini  di  cui  all'articolo 2,  comma 1, lettera A), per il
personale  appartenente  alle  forze di polizia ad ordinamento civile
sono oggetto di contrattazione:
    a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio;
    b)  il  trattamento  di  fine  rapporto e le forme pensionistiche
complementari,  ai  sensi  dell'articolo. 26,  comma  20, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (a);
    c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
    d)   i   criteri   per   l'articolazione  dell'orario  di  lavoro
obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
    e) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
    f) il congedo ordinario ed il congedo straordinario;
    g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
    h) i permessi brevi per esigenze personali;
    i) le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali;
    l)  il  trattamento  economico di missione, di trasferimento e di
lavoro straordinario;
    m)  i  criteri  di  massima  per  la formazione e l'aggiornamento
professionale;
    n) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualita' e
salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per la gestione degli
enti di assistenza del personale;
    o)  l'istituzione  dei  fondi  integrativi del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229 (b).
  2.  Le  procedure di contrattazione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  A),  disciplinano le materie di cui al comma 1, le relazioni
sindacali  nonche'  la  durata  dei contratti collettivi nazionali di
amministrazione,  la  struttura  contrattuale  ed  i  rapporti  tra i
diversi  livelli.  Ciascuna amministrazione attiva, mediante accordi,
autonomi  livelli  di  contrattazione,  nel  rispetto  dei vincoli di
bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione  annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva
integrativa  si svolge sulle materie previste al comma 1 e nei limiti
stabiliti dal contratto collettivo nazionale, tra i soggetti e con le
procedure  negoziali  che  questi  ultimi  prevedono. Essa puo' avere
ambito   territoriale.   Le  pubbliche  amministrazioni  non  possono
sottoscrivere  in  sede decentrata accordi in contrasto con i vincoli
risultanti  dalla  disciplina  prevista  dall'accordo derivante dalle
predette  procedure  di  contrattazione  o  che  comportino oneri non
previsti  negli  strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ogni amministrazione.
Le  clausole  difformi sono nulle e non possono essere applicate. Gli
accordi  decentrati  sottoscritti, corredati da un'apposita relazione
tecnico-finanziaria, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica - e al Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, che, entro
trenta    giorni   dalla   data   di   ricevimento,   ne   accertano,
congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria.
  3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma
l'autonomia decisionale delle amministrazioni.
  4.  Nell'ambito  territoriale  la  titolarita'  all'esercizio delle
relazioni    sindacali    e'    riconosciuta    sulla    base   della
rappresentativita',   individuata   tenendo   anche  conto  del  dato
elettorale  secondo  i  criteri  dettati nell'apposito accordo per la
definizione  delle  modalita'  di  espressione  del dato elettorale e
delle  relative  forme  di  rappresentanza. In attesa dell'entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del
predetto  accordo  continuano  ad avere vigenza le previsioni dettate
sulla  materia  dalla  normativa vigente prima dell'entrata in vigore
del presente decreto.
 
          Riferimenti normativi:
              (a)  Il  testo  del  comma  20 dell'art. 26 della legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  recante:  "Misure  di finanza
          pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo", e' il
          seguente:
              "20. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del
          trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di
          previdenza   complementare   dei  dipendenti  pubblici,  le
          procedure  di  negoziazione e di concertazione previste dal
          decreto   legislativo  12 maggio  1995,  n.  195,  potranno
          definire,  per  il personale ivi contemplato, la disciplina
          del  trattamento  di  fine  rapporto  ai sensi dell'art. 2,
          commi  da  5  a  8,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, e
          successive  modificazioni,  nonche'  l'istituzione di forme
          pensionistiche complementari, di cui all'art. 3 del decreto
          legislativo   21 aprile   1993,   n.   124,   e  successive
          modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto
          nel  periodo  precedente  saranno  attivate le procedure di
          negoziazione   e   di  concertazione  in  deroga  a  quanto
          stabilito   dall'art.   7,  comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo n. 195 del 1995".
              (b)  Il  testo  dell'art.  9  del  decreto  legislativo
          19 giugno   1999,   n.   229,   recante:   "Norme   per  la
          razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma
          dell'art.  1  della  legge 30 novembre 1998, n. 419", e' il
          seguente:
              "Art.   9   (Modificazioni   all'art.   9  del  decreto
          legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502). - 1. L'art. 9 del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni, e' sostituito dal seguente:
              "Art.  9  (Fondi  integrativi  del  Servizio  sanitario
          nazionale). 1. Al fine di favorire l'erogazione di forme di
          assistenza   sanitaria   integrative   rispetto   a  quelle
          assicurate  dal  Servizio sanitario nazionale e, con queste
          comunque  direttamente  integrate, possono essere istituiti
          fondi  integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di
          trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi
          ed essenziali di assistenza di cui all'art. 1, definiti dal
          Piano  sanitario  nazionale  e  dai  relativi provvedimenti
          attuativi.
              2.  La  denominazione  dei  fondi  di  cui  al presente
          articolo  deve  contenere  l'indicazione `fondo integrativo
          del  Servizio  sanitario nazionale'. Tale denominazione non
          puo''  essere  utilizzata con riferimento a fondi istituiti
          per finalita' diverse.
              3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono
          fondi  integrativi  del  Servizio  sanitario nazionale sono
          tenuti  ad  adottare politiche di non selezione dei rischi.
          Le  fonti  istitutive  dei  fondi  integrativi del Servizio
          sanitario nazionale sono le seguenti:
                a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
                b) accordi  tra  lavoratori  autonomi  o  fra  liberi
          professionisti,   promossi   dai   loro   sindacati   o  da
          associazioni di rilievo almeno provinciale;
                c) regolamenti  di regioni, enti territoriali ed enti
          locali;
                d) deliberazioni  assunte,  nelle  forme previste dai
          rispettivi  ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di
          cui   all'art.   1,   comma   16,   operanti   nei  settori
          dell'assistenza     socio-sanitaria    o    dell'assistenza
          sanitaria;
                e) deliberazioni  assunte,  nelle  forme previste dai
          rispettivi  ordinamenti,  da  societa'  di  mutuo  soccorso
          riconosciute;
                f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati,
          a   condizione   che   contengano   l'esplicita  assunzione
          dell'obbligo  di  non adottare strategie e comportamenti di
          selezione  dei rischi o di discriminazione nei confronti di
          particolari gruppi di soggetti.
              4.  L'ambito  di applicazione dei fondi integrativi del
          Servizio sanitario nazionale e' rappresentato da:
                a) prestazioni  aggiuntive,  non comprese nei livelli
          essenziali  ed uniformi di assistenza e con questi comunque
          integrate,   erogate   da  professionisti  e  da  strutture
          accreditati;
                b) prestazioni   erogate   dal   Servizio   sanitario
          nazionale  comprese  nei  livelli uniformi ed essenziali di
          assistenza,    per   la   sola   quota   posta   a   carico
          dell'assistito,   inclusi  gli  oneri  per  l'accesso  alle
          prestazioni   erogate   in  regime  di  libera  professione
          intramuraria  e per la fruizione dei servizi alberghieri su
          richiesta  dell'assistito  di cui all'articolo 1, comma 15,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                c) prestazioni  sociosanitarie  erogate  in strutture
          accreditate  residenziali  e  semiresidenziali  o  in forma
          domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.
              5.  Fra  le  prestazioni di cui al comma 4, lettera a),
          sono comprese:
                a) le  prestazioni  di  medicina  non  convenzionale,
          ancorche' erogate da strutture non accreditate;
                b) le  cure  termali,  limitatamente alle prestazioni
          non a carico del Servizio sanitario nazionale;
                c) l'assistenza   odontoiatrica,  limitatamente  alle
          prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e
          comunque  con  l'esclusione  dei  programmi di tutela della
          salute odontoiatrica nell'eta' evolutiva e dell'assistenza,
          odontoiatrica   e  protesica  a  determinate  categorie  di
          soggetti in condizioni di particolare vulnerabilita'.
              6.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', previo
          parere  della  Conferenza  unificata  di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, da adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          disciplina  del  trattamento fiscale ai sensi del comma 10,
          sono  individuate  le prestazioni relative alle lettere a),
          b)  e  c)  del  comma  5,  nonche'  quelle ricomprese nella
          lettera  c)  del  comma  4,  le  quali,  in  via  di  prima
          applicazione,  possono  essere  poste  a  carico  dei fondi
          integrativi del Servizio sanitario nazionale.
              7. I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
          sono  autogestiti. Essi possono essere affidati in gestione
          mediante   convenzione,   da   stipulare   con  istituzioni
          pubbliche  e  private  che  operano nel settore sanitario o
          sociosanitario  da almeno cinque anni, secondo le modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  da
          emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente  decreto.  Le  regioni,  le  province
          autonome  e  gli enti locali, in forma singola o associata,
          possono  partecipare  alla  gestione  dei  fondi  di cui al
          presente articolo.
              8.  Entro  centoventi  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  della  disciplina  del trattamento fiscale ai sensi
          del  comma  10,  e' emanato, su proposta del Ministro della
          sanita',  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,  della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  il  regolamento  contenente  le
          disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi
          deI   Servizio   sanitario   nazionale.  Detto  regolamento
          disciplina:
                a) le modalita' di costituzione e di scioglimento;
                b) la  composizione degli organi di amministrazione e
          di controllo;
                c) le forme e le modalita' di contribuzione;
                d) i soggetti destinatari dell'assistenza;
                e) il  trattamento e le garanzie riservate al singolo
          sottoscrittore e al suo nucleo familiare;
                f)  le  cause  di  decadenza  della qualificazione di
          fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale.
              9.  La  vigilanza  sull'attivita' dei fondi integrativi
          del  Servizio sanitario nazionale e' disciplinata dall'art.
          122  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso
          il  Ministero  della  sanita',  senza  oneri a carico dello
          Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del
          servizio sanitario nazionale, alla quale debbono iscriversi
          sia  i  fondi  vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a
          vigilanza  regionale;  l'osservatorio dei fondi integrativi
          del  Servizio  sanitario nazionale, il cui funzionamento e'
          disciplinato con il regolamento di cui al comma 8.
              10.  Le  disposizioni  del presente articolo acquistano
          efficacia   al   momento   dell'entrata   in  vigore  della
          disciplina  del trattamento fiscale dei fondi ivi previsti,
          ai  sensi  dell'art.  10,  comma  11, della legge 13 maggio
          1999, n. 133 .".