Art. 4.
              Forze di polizia ad ordinamento militare
  1.   Per  il  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento  militare,  le  materie  oggetto  di concertazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera B), riguardano:
    a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
    b)  il  trattamento  di  fine  rapporto e le forme pensionistiche
complementari,  ai  sensi  dell'articolo 26,  comma  20,  della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (a);
    c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
    d) le licenze;
    e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita';
    f) i permessi brevi per esigenze personali;
    g)  il  trattamento  economico di missione, di trasferimento e di
lavoro straordinario;
    h) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini
dei servizi di polizia;
    i)  i  criteri  per  l'istituzione  di  organi  di verifica della
qualita'  e  salubrita'  dei  servizi di mensa e degli spacci, per lo
sviluppo  delle  attivita'  di  protezione sociale e di benessere del
personale,  ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del
medesimo,  nonche'  per  la  gestione  degli  enti  di assistenza del
personale;
    l)  l'istituzione  dei  fondi  integrativi del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229(b).
  2.  Per  le  materie  oggetto  di  informazione  e  per le forme di
partecipazione  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 19,
commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (c).
  3.  Fermo  restando  quanto  richiamato al comma 2, le procedure di
concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), individuano
e  disciplinano  le  modalita' attraverso le quali si esercitano, nei
confronti  del  COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in
ordine alle materie oggetto di concertazione.
 
          Riferimenti normativi:
              (a)  Il  testo  del  comma  20 dell'art. 26 della legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  e'  riportato nei riferimenti
          normativi all'art. 3.
              (b)  Il  testo  dell'art.  9  del  decreto  legislativo
          19 giugno  1999,  n.  229,  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 3.;
              (c)  Il  testo dell'art. 19 della legge 11 luglio 1978,
          n.  382,  recante  "Norme  di  principio  sulla  disciplina
          militare", e' il seguente:
              "Art.   19.   -  Normalmente  l'organo  centrale  della
          rappresentanza  si  riunisce in sessione congiunta di tutte
          le  sezioni  costituite,  per formulare pareri e proposte e
          per   avanzare   richieste,  nell'ambito  delle  competenze
          attribuite.  Tale sessione si aduna almeno una volta l'anno
          per  formulare  un  programma  di  lavoro e per verificarne
          l'attuazione.
              Le   riunioni   delle  sezioni  costituite  all'interno
          dell'organo  centrale  della  rappresentanza sono convocate
          ogni  qualvolta  i  pareri  e le proposte da formulare e le
          richieste  da avanzare riguardino esclusivamente le singole
          forze   armate   o   i  corpi  armati.  Le  riunioni  delle
          commissioni  costituite  all'interno  dell'organo  centrale
          della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri
          e  le  proposte  da  formulare  e  le richieste da avanzare
          riguardino le singole categorie.
              Il  Ministro  della  difesa riunisce una volta l'anno i
          militari  di  leva,  all'uopo  eletti dai rappresentanti di
          detta  categoria  negli organi intermedi, per ascoltare, in
          riferimento  alla  relazione  di  cui  all'art. 24, pareri,
          proposte  e richieste in merito allo stato del personale di
          leva.
              Le  competenze  dell'organo  centrale di rappresentanza
          riguardano  la  formulazione  di  pareri,  di proposte e di
          richieste  su tutte le materie che formano oggetto di norme
          legislative   o   regolamentari  circa  la  condizione,  il
          trattamento,  la  tutela -- di natura giuridica, economica,
          previdenziale,   sanitaria,   culturale  e  morale  --  dei
          militari.   Ove   i   pareri,  le  proposte,  le  richieste
          riguardino  materie  inerenti  il  servizio  di leva devono
          essere   sentiti  militari  di  leva  eletti  negli  organi
          intermedi.   Tali   pareri,   proposte   e  richieste  sono
          comunicati  al  Ministro  della difesa che Ii trasmette per
          conoscenza   alle  Commissioni  permanenti  competenti  per
          materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.
              L'organo  centrale  della  rappresentanza militare puo'
          essere   ascoltato,  a  sua  richiesta,  dalle  Commissioni
          permanenti  competenti  per materia delle due Camere, sulle
          materie   indicate   nel  comma  precedente  e  secondo  le
          procedure previste dai regolamenti parlamentari.
              Gli  organi  della rappresentanza militare, intermedi e
          di   base,   concordano   con   i   comandi  e  gli  organi
          dell'amministrazione  militare, le forme e le modalita' per
          trattare materie indicate nel presente articolo.
              Dalle  competenze  degli  organi  rappresentativi  sono
          comunque  escluse  le  materie  concernenti  l'ordinamento,
          l'addestramento,      le     operazioni,     il     settore
          logistico-operativo,  il  rapporto  gerarchicofunzionale  e
          l'impiego del personale.
              Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di
          prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai
          seguenti campi di interesse:
                conservazione dei posti di lavoro durante il servizio
          militare,    qualificazione    professionale,   inserimento
          nell'attivita'   lavorativa   di  coloro  che  cessano  dal
          servizio militare;
                provvidenze   per  gli  infortuni  subiti  e  per  le
          infermita' contratte in servizio e per causa di servizio;
                attivita'  assistenziali,  culturali, ricreative e di
          promozione sociale, anche a favore dei familiari;
                organizzazione delle sale convegno e delle mense;
                condizioni igienico-sanitarie;
                alloggi.
              Gli  organi  di  rappresentanza  sono  convocati  dalla
          presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un
          quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze
          di servizio.
              Per i provvedimenti da adottare in materia di attivita'
          assistenziale,   culturale,   ricreativa,   di   promozione
          sociale,  anche  a  favore dei familiari, l'amministrazione
          militare   competente  puo'  avvalersi  dell'apporto  degli
          organi  di  rappresentanza  intermedi  o  di  base,  per  i
          rapporti con le regioni, le provincie, i comuni".