Art. 5. Forze armate 1. Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, riguardano: a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio; b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (a); c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; d) le licenze; e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita'; f) i permessi brevi per esigenze personali; g) il trattamento economico di missione, di trasferimento, e di lavoro straordinario; h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale; i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (b). 2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (c). 3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, individuano e disciplinano le modalita' attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.
Riferimenti normativi: (a) Il testo del comma 20 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 3. (b) Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 3. (c) Il testo dell'art. 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 4.