Art. 6. Materie riservate alla legge 1. Per il personale di cui all'articolo 1, restano comunque riservate alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in base alla legge, secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie indicate dall'articolo 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216 (a). .noeart; Riferimenti normativi: (a) Il testo dell'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici", e' il seguente: "4. Ferma restando la sostanziale unitarieta' dell'intera materia da disciplinare, il decreto legislativo di cui al comma 1 potra' anche avere riguardo a materie diverse, a seconda dello status del personale interessato, tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore. E' comunque riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento generale delle seguenti materie: a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi compresa la durata dell'orario di lavoro ordinario; b) procedure per la costituzione, la modificazione di stato giuridico e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio; c) mobilita' ed impiego del personale; d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento; e) determinazione delle dotazioni organiche; f) modi di conferimento della titolarita' degli uffici e dei comandi; g) esercizio della liberta' e dei diritti fondamentali del personale; h) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero".