Art. 6.
                    Materie riservate alla legge
  1.  Per  il  personale  di  cui  all'articolo 1,  restano  comunque
riservate  alla  disciplina  per  legge,  ovvero per atto normativo o
amministrativo  adottato  in  base  alla legge, secondo l'ordinamento
delle  singole  amministrazioni, le materie indicate dall'articolo 2,
comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216 (a).
.noeart;
          Riferimenti normativi:
              (a)  Il testo dell'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo
          1992,   n.   216,   recante   "Conversione  in  legge,  con
          modificazioni,  del  decreto-legge  7 gennaio  1992,  n. 5,
          recante  autorizzazione  di  spesa  per la perequazione del
          trattamento   economico  dei  sottufficiali  dell'Arma  dei
          carabinieri   in   relazione   alla  sentenza  della  Corte
          costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
          di   giudicati,   nonche'   perequazione   dei  trattamenti
          economici   relativi   al  personale  delle  corrispondenti
          categorie  delle  altre Forze di polizia. Delega al Governo
          per  disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle
          Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche'
          per  il  riordino  delle  relative carriere, attribuzioni e
          trattamenti economici", e' il seguente:
              "4.   Ferma   restando   la   sostanziale   unitarieta'
          dell'intera materia da disciplinare, il decreto legislativo
          di  cui  al  comma  1 potra' anche avere riguardo a materie
          diverse,  a seconda dello status del personale interessato,
          tenuto  conto  delle disposizioni attualmente in vigore. E'
          comunque  riservato  alla  disciplina  per legge o per atto
          normativo  o  amministrativo  emanato  in  base alla legge,
          l'ordinamento generale delle seguenti materie:
                a) organizzazione  del  lavoro,  degli uffici e delle
          strutture,  ivi  compresa  la  durata dell'orario di lavoro
          ordinario;
                b) procedure per la costituzione, la modificazione di
          stato  giuridico  e  l'estinzione  del rapporto di pubblico
          impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio;
                c) mobilita' ed impiego del personale;
                d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;
                e) determinazione delle dotazioni organiche;
                f) modi   di  conferimento  della  titolarita'  degli
          uffici e dei comandi;
                g) esercizio    della    liberta'   e   dei   diritti
          fondamentali del personale;
                h) trattamento   accessorio   per   servizi  prestati
          all'estero".