Art. 2. Il Ministro e' altresi' delegata: a) ad assicurare l'applicazione dei seguenti provvedimenti legislativi: decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"; legge 19 luglio 1991, n. 216 "Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose"; legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato"; legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; legge 28 agosto 1997, n. 284 "Disposizioni per la prevenzione della cecita' e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati"; legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza"; legge 23 dicembre 1997, n. 451 "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia"; legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (art. 59, commi 44 - 46); legge 21 maggio 1998, n. 162 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave"; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 "Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento"; legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'"; legge 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, stipulata all'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri"; b) ad assicurare l'esecuzione dei compiti che ogni altra legge assegna al Ministro gia' denominato per gli affari sociali o per la famiglia e la solidarieta' sociale; c) a provvedere, nelle materie di cui al presente decreto, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; d) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie di cui alla presente delega, presso altre amministrazioni ed istituzioni; e) a costituire comitati, commissioni ed altri organismi collegiali di studio, consulenza e supporto tecnico nelle materie di cui al presente decreto. Sono altresi' delegate tutte le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento per gli affari sociali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma 8 maggio 2000 Il Presidente: Amato Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2000 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 310