IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza Visto il decreto con il quale la Essex Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Serio, 1 20100 Milano, e' stata autorizzata ad immettere in commercio la specialita' medicinale "Uniclar" con le specificazioni di seguito indicate: "Uniclar spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg; A.I.C. n. 034006015/M (in base 10), 10FSZZ (in base 32). Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilita'; Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993; Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997; Visto altresi' l'art. 29, comma 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in virtu' del quale le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'art. 1 comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, gia' estese in via sperimentale alle specialita' medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento, continuano ad applicarsi a quest'ultime fino al 31 dicembre 2000; Visto il parere espresso in data 21/22 marzo 2000 dalla Commissione unica del farmaco; Decreta: Art. 1. La specialita' medicinale UNICLAR e' classificata come segue: "Uniclar" spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg; A.I.C. n. 034006015/M (in base 10) 10FSZZ (in base 32), classe B. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 23.024 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 38.000 (IVA inclusa). Titolare A.I.C. - Essex Italia S.p.a. - via Serio, 1 - 20100 Milano.