IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza Visto il decreto AIC/UAC con il quale la societa' Roche S.p.a. e' stata autorizzata ad immettere in commercio la specialita' medicinale "Granulokine" (filgrastim) con le specificazioni di seguito indicate: "30" 1 siringa preriempita 1 ml 30 MU; A.I.C. n. 027772072/M (in base 10), 0UHK58 (in base 32); classe "C" ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 20 luglio 1996; Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione; Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993; Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997; Visto altresi' l'art. 29, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il parere espresso nella seduta del 7-8 marzo 2000 dalla Commissione unica del farmaco; Decreta: Art. 1. La specialita' medicinale GRANULOKINE (filgrastim) nella confezione "30" 1 siringa preriempita 1 ml 30 MU, A.I.C. n. 027772072/M (in base 10), 0UHK58 (in base 32) e' classificata in classe "A/30". Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 161.172 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 266.000 (IVA inclusa). Il prezzo cosi' fissato resta valido fino al 30 giugno 2000. Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.