Art. 3.
  Le  confezioni  della  specialita' medicinale sopra indicata devono
essere  poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del
prodotto,  etichette  e fogli illustrativi cosi' come precedentemente
autorizzati   da   questa  amministrazione,  con  le  sole  modifiche
necessarie per l'adeguamento al presente decreto.