IL DIRETTORE GENERALE
                     dell'amministrazione civile

  Visto l'art. 91, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n.  77,  e  successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone
che  le  province  e  i  comuni  che  hanno  deliberato  il  dissesto
finanziario  per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai
trasferimenti  in  conto fondo ordinario ed al fondo consolidato e da
quella   parte   dei   tributi  locali  calcolata  in  detrazione  ai
trasferimenti   erariali,   sono  disponibili  in  misura  inferiore,
rispettivamente, alla media unica nazionale e alla media della fascia
demografica  di  appartenenza,  come  definita  con il decreto di cui
all'art.  119,  comma 1, richiedono con la presentazione dell'ipotesi
di  bilancio  stabilmente  riequilibrato,  e  compatibilmente  con la
quantificazione  annua dei contributi a cio' destinati, l'adeguamento
dei   contributi  statali  alla  media  predetta,  quale  fattore  di
consolidamento finanziario della gestione;
  Visto l'articolo 119, comma 1, del citato decreto legislativo n. 77
del  1995,  in  base  al  quale  con  decreto  a  cadenza triennale a
decorrere  dal  1997,  il  Ministro  dell'interno  individua le medie
nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le
province,  delle  risorse  di  parte corrente di cui all'articolo 91,
comma 4;
  Atteso  che  per  i  comuni  le  risorse  di  parte  corrente  sono
costituite dal contributo ordinario, dal contributo consolidato e dal
gettito  ICI  al  4 per mille portato in detrazione dei trasferimenti
erariali;
  Rilevato  altresi'  che  per  le  province le risorse correnti sono
costituite  dal  contributo  ordinario,  del  contributo consolidato,
dall'addizionale provinciale all'imposta erariale (APIET) nonche' dal
gettito  dell'imposta  per le assicurazioni contro la responsabilita'
civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a motore (R.C.A) e
dal  gettito  dell'imposta  erariale  di  trascrizione,  iscrizione e
annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (P.R.A.)
che  a decorrere dall'anno 1999 sono stati detratti dai trasferimenti
erariali  spettanti alle province ai sensi dell'articolo 61, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  Considerato  che  al  fine  di  individuare  le medie nazionali per
classe  demografica  per  i  comuni  valgono  le  classi demografiche
determinate  dall'art.  3,  comma 14,  lettera  b)  del decreto-legge
27 ottobre  1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n.
539, il quale dispone che i comuni sono ripartiti in dodici classi in
cui  ciascuna  classe  e'  suddivisa  in comuni interamente montani e
altri, secondo i dati forniti dall'UNCEM;
  Rilevato altresi' che le classi demografiche determinate dal citato
decreto-legge  n.  444 del 1995 sono state confermate dall'articolo 3
comma 6 del decreto legislativo del 30 giugno 1997, n. 244;
  Ravvisata  la necessita' di provvedere all'immediata individuazione
delle  medie  nazionali  annue, per classe demografica per i comuni e
unica  per  le  province,  delle  risorse  di  parte  corrente per il
triennio 2000-2002 per consentire agli enti dissestati sottodotati di
ricevere   l'adeguamento   alla   media   per   aver   gia'  ottenuto
l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato o di richiedere
l'adeguamento  alla media se l'ipotesi di bilancio deve ancora essere
approvata  o deve essere ancora presentata ai sensi dall'articolo 91,
comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 1995;
  Visto  il decreto n. 3838/E3 del 10 dicembre 1997 con il quale sono
state  individuate  le  medie  di  risorse  correnti  per il triennio
1997-1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La media unica nazionale pro-capite delle risorse di parte corrente
delle  amministrazioni  provinciali e', per il triennio 2000-2002, di
lire 87.814.