IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 813/2000 del Consiglio del 17 aprile
2000  relativo  alla  registrazione  della  denominazione  di origine
protetta  "Aceto  balsamico  tradizionale di Reggio Emilia", ai sensi
dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana il disciplinare di produzione e
la  scheda  riepilogativa  della  denominazione  di  origine protetta
"Aceto   balsamico  tradizionale  di  Reggio  Emilia",  affinche'  le
disposizioni  contenute  nei  predetti  documenti  approvati  in sede
comunitaria,  siano  accessibili,  per  informazione  erga-omnes, sul
territorio italiano;
                              Provvede:
  Alla  pubblicazione  degli  allegati  disciplinare  di produzione e
scheda  riepilogativa  della denominazione di origine protetta "Aceto
balsamico   tradizionale   di  Reggio  Emilia",  registrata  in  sede
comunitaria  con  regolamento  (CE)  n.  813/2000  del  Consiglio del
17 aprile 2000.
  I  produttori  che  intendano porre in commercio l'"Aceto balsamico
tradizionale  di  Reggio  Emilia"  possono  utilizzare,  in  sede  di
presentazione e designazione del prodotto, la menzione "Denominazione
di  origine protetta" in conformita' all'art. 8 del regolamento (CEE)
n.  2081/1992  e  sono  tenuti  al  rispetto  di  tutte le condizioni
previste dalla normativa vigente in materia.
    Roma, 15 maggio 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio

 Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
           "Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia"
                               Art. 1.
                            Denominazioni
    La   denominazione   di   origine   protetta   "Aceto   balsamico
tradizionale  di Reggio Emilia" e' riservata al prodotto che risponda
alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare
di produzione.