Art. 4.
                 Caratteristiche della materia prima
    Le   uve   destinate   alla   produzione   dell'"Aceto  balsamico
tradizionale  di  Reggio Emilia" devono assicurare al mosto un titolo
di  almeno 15 gradi saccarometrici e la produzione massima di uva per
ettaro  di vigneto in coltura specializzata non potra' superare i 160
quintali.
    La resa massima di uva in mosto destinato alla concentrazione non
deve  essere  superiore  al  70%.  L'eventuale eccedenza di resa puo'
essere destinata solo all'acetificazione.