Art. 8.
                    Designazione e presentazione
    La  designazione in etichetta della denominazione di cui all'art.
1  deve  essere  fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa
dimensione   e  colorimetria  e  sufficientemente  grandi  da  essere
distinti da ogni altra indicazione che compare in etichetta.
    La designazione della denominazione di cui all'art. 1 deve essere
immediatamente   seguita  dalla  dizione  "Denominazione  di  origine
protetta"  scritta  per  esteso  ed  in  caratteri  di dimensione non
inferiore  a  3/4  di  quelli  utilizzati  per  la designazione della
denominazione.
    In etichetta potra', altresi', comparire anche per esteso e nella
lingua  del Paese di destinazione la sigla comunitaria "Denominazione
di origine protetta" o "D.O.P.".
    Alle  denominazione  di  cui  all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente prevista dal
presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi "extra", "fine",
"scelto",   "selezionato",   "riserva",   "superiore",  "classico"  e
similari.
    La locuzione "tradizionale" puo' essere ripetuta in etichetta nel
medesimo  campo  visivo  in  cui  e'  indicata  la  denominazione  in
caratteri  non  superiori al triplo di quelli utilizzati per indicare
la denominazione.
    E'  vietato per 1'"Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia"
indicare  ogni riferimento all'annata di produzione; e' consentita la
citazione  "extra  vecchio"  per  il  prodotto  che  abbia  avuto  un
invecchiamento non inferiore a 25 anni.
    Eventuali  indicazioni  al consumatore relative alla modalita' di
elaborazione  ed  alla  collocazione gastronomica del prodotto devono
figurare in una controetichetta o pendaglio o in una parte nettamente
separata  dall'etichetta  principale  e  devono  essere  tali  da non
indurre  il  consumatore in errore su una qualita' particolare, sulla
metodologia di produzione o sul reale invecchiamento del prodotto.
    Le  norme  di  designazione  e  presentazione  di cui al presente
articolo  non sono sostitutive di quelle previste dalle vigenti norme
comunitarie  e  nazionali  in  materia  di etichettatura dei prodotti
alimentari.
                   SCHEDA RIEPILOGATIVA VI/5279/99
    1. Autorita' competente dello Stato membro:
      nome: Ministero per le politiche agricole;
      indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
      tel. 06/4819968 - Fax 06/42013126.
    2. Organizzazione richiedente:
      2.1.   nome:   consorzio  tra  produttori  di  aceto  balsamico
tradizionale di Reggio Emilia;
      2.2.  indirizzo:  c/o  C.C.I.A.A.  - Piazza Vittoria, 1 - 42100
Reggio Emilia - tel. 0522/796294 - fax 0522/433750;
      2.3. composizione: produttori/trasformatori (x) altro (  ).
    3. Tipo del prodotto: condimento.
    4.  Descrizione  del  disciplinare: (sintesi dei requisiti di cui
all'art. 4, paragrafo 2):
      4.1. nome: aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia;
      4.2.  descrizione:  l'"Aceto  balsamico  tradizionale di Reggio
Emilia"  all'atto  dell'immissione  al  consumo  deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
        colore: bruno scuro, limpido, lucente;
        densita': apprezzabile e di scorrevole sciropposita';
        profumo:  penetrante  e persistente, fragrante, con gradevole
acidita'  o  bouquet  caratteristico  anche  in  relazione  ai  legni
utilizzati;
        sapore:   dolce  ed  agro  ben  amalgamato,  di  apprezzabile
acidita' ed aromaticita' in armonia con i caratteri olfattivi;
        acidita'  totale: non inferiore a 5 gradi (espressa in grammi
di acido acetico per 100 grammi di prodotto);
        densita' a 20 gradi centigradi: non inferiore a 1,200.
    Il prodotto e' ottenuto da mosti di uve.
    L'imbottigliamento    avviene    nell'ambito    del    territorio
amministrativo  della  provincia  di Reggio Emilia, in contenitori in
vetro a forma di tulipano rovesciato.
      4.3. Zona geografica: Reggio Emilia e provincia.
      4.4. Prova dell'origine.
    L'aceto  balsamico  e' una specialita' nota da tempo immemorabile
nel   territorio   reggiano,   che   ne   custodisce  gelosamente  le
caratteristiche e peculiarita'.
    Il   primo   inoppugnabile   documento   relativo  alla  presenza
dell'"Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia" giunge dal poema
Vita Mathildis, composto dal monaco benedettino Donizone nel convento
di Sant'Apollonio di Canossa fra il 1112 e il 1115.
    Omettendo  i  tantissimi  riferimenti  storici, la citazione piu'
autorevole  (sul piano letterario) dell'"Aceto balsamico tradizionale
di  Reggio  Emilia"  ci  giunge  nientemeno  che da Ludovico Ariosto,
il maggiore  poeta  "laico" della lingua italiana, il quale indirizza
nel  1518  la satira III al cugino Annibale Malagussi, nella quale vi
e'  un  importante riferimento a questo "speciale aceto" prodotto nel
reggiano.
      4.5. Metodo di ottenimento:
        le   uve  destinate  alla  produzione  dell'"Aceto  balsamico
tradizionale  di  Reggio Emilia" devono assicurare al mosto un titolo
di  almeno 15 gradi saccarometrici e la produzione massima di uva per
ettaro  di vigneto in coltura specializzata non potra' superare i 160
quintali, con una resa massima di mosto non superiore al 70%.
    I  mosti destinati alla produzione della denominazione di origine
protetta vengono sottoposti a cottura a pressione atmosferica in vasi
aperti.
    A  seguito  della riduzione di volume derivante dalla cottura, il
contenuto  minimo  in  zucchero  del  mosto  cotto  non dovra' essere
inferiore ai 30 gradi saccarometrici.
    E'  vietata  l'utilizzazione  di  mosti  muti  e/o addizionati di
qualsiasi additivo e sostanza.
    Il mosto cotto e' sottoposto a fermentazione zuccherina e acetica
in   locali   tradizionali,   "acetaie",   secondo   le  tradizionali
metodologie assicurando al prodotto stesso la necessaria ventilazione
e l'assoggettamento alle naturali escursioni termiche.
    La   maturazione   ottimale,   l'invecchiamento  e  l'affinamento
dell'"Aceto   balsamico   tradizionale   di  Reggio  Emilia"  che  si
protraggono  per  almeno 12 anni, avvengono per travasi successivi di
mosto   cotto  in  botticelle  o  vaselli  classici  della  zona,  di
differenti  dimensioni  e  tipi  di  legno,  castagno, rovere, gelso,
ginepro, ciliegio, frassino, robinia, numerati e contrassegnati.
    Il  prodotto,  acquisite  le  caratteristiche minime previste dal
disciplinare  di  produzione,  e'  sottoposto  ad  esami analitici ed
organolettici,   superati  i  quali  puo'  essere  imbottigliato  nei
contenitori  specificamente  previsti,  di  vetro a forma di tulipano
rovesciato, di capacita' compresa tra cl 10 e cl 25.
    Tutte   le   operazioni   di   elaborazione,   di  invecchiamento
obbligatorio  e  di imbottigliamento del prodotto devono avvenire nel
territorio della provincia di Reggio Emilia.
      4.6. Legame geografico.
    E'  il  frutto della trasformazione lenta di un unico prodotto di
partenza:   il   mosto   ottenuto   da  uve  provenienti  da  vitigni
tradizionalmente coltivati nella provincia di Reggio Emilia e cotto a
fuoco diretto.
    La  sua maturazione nei lunghi anni di invecchiamento (almeno 12)
avviene  senza l'aggiunta di sostanze diverse dal mosto cotto e senza
interventi fisici o chimici di alcun tipo.
    Fra  i  prodotti  alimentari  piu'  tipici  e  caratteristici del
comprensorio  reggiano,  l'"Aceto  balsamico  tradizionale  di Reggio
Emilia"  riveste  grandissima  importanza per le sue caratteristiche,
che  unite alla modesta produzione, risultano essere gli elementi che
ne  stabiliscono  il  pregio  economico  ed  il  prestigio  in  campo
nazionale e internazionale.     Lo stretto legame tra il prodotto e i
fattori  climatici  e  pedologici  del  territorio  interessato trova
conferma  e  sostegno  nel  divieto  di  tecniche  di  invecchiamento
accelerato  e/o  artificiale,  comprese  quelle  che  si basano sulle
variazioni  indotte  delle  condizioni  di  temperatura,  umidita'  e
ventilazione delle acetaie.
    La  circostanza  che  la materia prima proviene esclusivamente da
vigneti  ricadenti  nella  provincia di Reggio Emilia, utilizzati per
produrre  V.Q.P.R.D.,  rende  di  fatto  irriproducibile, al di fuori
della  zona dettagliatamente prevista, le caratteristiche dell'"Aceto
balsamico tradizionale di Reggio Emilia".
      4.7. Organismo di controllo:
        nome: P.A.I. - Product Authentication Inspectorate;
        indirizzo:  sede nel West Sussex, 65 - Hight Street, Worthing
BN  11  1 DN e domicilio presso la controllata P.A.I. Italia S.r.l. -
Borgo Giacomo Tommasini, 9 - 43100 Parma.
      4.8. Etichettatura.
    Il   contenitore   all'atto  del  confezionamento  dovra'  essere
contrassegnato  da  sigillo  e  bollino  a serie numerata. E' vietato
indicare  ogni  riferimento  all'annata  di produzione, alla presunta
eta'  del prodotto ed alla data di inizio di produzione dell'acetaia;
potranno  invece essere riportate in etichetta, pendaglio o collarino
le  informazioni  storiche  generali  sull'origine  e sul consumo del
prodotto,   nonche'   la   data   di   imbottigliamento,  l'eventuale
identificazione  delle  batterie  di  provenienza  e  le informazioni
tecniche di produzione.
      4.9. Disposizioni nazionali.
    Appartenenza  al  settore dei condimenti (legge 3 aprile 1986, n.
93);
    Riconoscimento  D.O.C.  e  disciplinare  di  produzione  (decreto
ministeriale 3 marzo 1987, n. 191).
    Numero CE: VI/5279/99.