Art. 8. Designazione e presentazione La designazione in etichetta della denominazione di cui all'art. 1 deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da essere distinti da ogni altra indicazione che compare in etichetta. La designazione della denominazione di cui all'art. 1 deve essere immediatamente seguita dalla dizione "Denominazione di origine protetta" scritta per esteso ed in caratteri di dimensione non inferiore a 3/4 di quelli utilizzati per la designazione della denominazione. In etichetta potra', altresi', comparire anche per esteso e nella lingua del Paese di destinazione la sigla comunitaria "Denominazione di origine protetta" o "D.O.P.". Alle denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "riserva", "superiore", "classico" e similari. La locuzione "tradizionale" puo' essere ripetuta in etichetta nel medesimo campo visivo in cui e' indicata la denominazione in caratteri non superiori al triplo di quelli utilizzati per indicare la denominazione. E' vietato per 1'"Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia" indicare ogni riferimento all'annata di produzione; e' consentita la citazione "extra vecchio" per il prodotto che abbia avuto un invecchiamento non inferiore a 25 anni. Eventuali indicazioni al consumatore relative alla modalita' di elaborazione ed alla collocazione gastronomica del prodotto devono figurare in una controetichetta o pendaglio o in una parte nettamente separata dall'etichetta principale e devono essere tali da non indurre il consumatore in errore su una qualita' particolare, sulla metodologia di produzione o sul reale invecchiamento del prodotto. Le norme di designazione e presentazione di cui al presente articolo non sono sostitutive di quelle previste dalle vigenti norme comunitarie e nazionali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. SCHEDA RIEPILOGATIVA VI/5279/99 1. Autorita' competente dello Stato membro: nome: Ministero per le politiche agricole; indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma; tel. 06/4819968 - Fax 06/42013126. 2. Organizzazione richiedente: 2.1. nome: consorzio tra produttori di aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia; 2.2. indirizzo: c/o C.C.I.A.A. - Piazza Vittoria, 1 - 42100 Reggio Emilia - tel. 0522/796294 - fax 0522/433750; 2.3. composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ). 3. Tipo del prodotto: condimento. 4. Descrizione del disciplinare: (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, paragrafo 2): 4.1. nome: aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia; 4.2. descrizione: l'"Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: bruno scuro, limpido, lucente; densita': apprezzabile e di scorrevole sciropposita'; profumo: penetrante e persistente, fragrante, con gradevole acidita' o bouquet caratteristico anche in relazione ai legni utilizzati; sapore: dolce ed agro ben amalgamato, di apprezzabile acidita' ed aromaticita' in armonia con i caratteri olfattivi; acidita' totale: non inferiore a 5 gradi (espressa in grammi di acido acetico per 100 grammi di prodotto); densita' a 20 gradi centigradi: non inferiore a 1,200. Il prodotto e' ottenuto da mosti di uve. L'imbottigliamento avviene nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Reggio Emilia, in contenitori in vetro a forma di tulipano rovesciato. 4.3. Zona geografica: Reggio Emilia e provincia. 4.4. Prova dell'origine. L'aceto balsamico e' una specialita' nota da tempo immemorabile nel territorio reggiano, che ne custodisce gelosamente le caratteristiche e peculiarita'. Il primo inoppugnabile documento relativo alla presenza dell'"Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia" giunge dal poema Vita Mathildis, composto dal monaco benedettino Donizone nel convento di Sant'Apollonio di Canossa fra il 1112 e il 1115. Omettendo i tantissimi riferimenti storici, la citazione piu' autorevole (sul piano letterario) dell'"Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia" ci giunge nientemeno che da Ludovico Ariosto, il maggiore poeta "laico" della lingua italiana, il quale indirizza nel 1518 la satira III al cugino Annibale Malagussi, nella quale vi e' un importante riferimento a questo "speciale aceto" prodotto nel reggiano. 4.5. Metodo di ottenimento: le uve destinate alla produzione dell'"Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia" devono assicurare al mosto un titolo di almeno 15 gradi saccarometrici e la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non potra' superare i 160 quintali, con una resa massima di mosto non superiore al 70%. I mosti destinati alla produzione della denominazione di origine protetta vengono sottoposti a cottura a pressione atmosferica in vasi aperti. A seguito della riduzione di volume derivante dalla cottura, il contenuto minimo in zucchero del mosto cotto non dovra' essere inferiore ai 30 gradi saccarometrici. E' vietata l'utilizzazione di mosti muti e/o addizionati di qualsiasi additivo e sostanza. Il mosto cotto e' sottoposto a fermentazione zuccherina e acetica in locali tradizionali, "acetaie", secondo le tradizionali metodologie assicurando al prodotto stesso la necessaria ventilazione e l'assoggettamento alle naturali escursioni termiche. La maturazione ottimale, l'invecchiamento e l'affinamento dell'"Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia" che si protraggono per almeno 12 anni, avvengono per travasi successivi di mosto cotto in botticelle o vaselli classici della zona, di differenti dimensioni e tipi di legno, castagno, rovere, gelso, ginepro, ciliegio, frassino, robinia, numerati e contrassegnati. Il prodotto, acquisite le caratteristiche minime previste dal disciplinare di produzione, e' sottoposto ad esami analitici ed organolettici, superati i quali puo' essere imbottigliato nei contenitori specificamente previsti, di vetro a forma di tulipano rovesciato, di capacita' compresa tra cl 10 e cl 25. Tutte le operazioni di elaborazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento del prodotto devono avvenire nel territorio della provincia di Reggio Emilia. 4.6. Legame geografico. E' il frutto della trasformazione lenta di un unico prodotto di partenza: il mosto ottenuto da uve provenienti da vitigni tradizionalmente coltivati nella provincia di Reggio Emilia e cotto a fuoco diretto. La sua maturazione nei lunghi anni di invecchiamento (almeno 12) avviene senza l'aggiunta di sostanze diverse dal mosto cotto e senza interventi fisici o chimici di alcun tipo. Fra i prodotti alimentari piu' tipici e caratteristici del comprensorio reggiano, l'"Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia" riveste grandissima importanza per le sue caratteristiche, che unite alla modesta produzione, risultano essere gli elementi che ne stabiliscono il pregio economico ed il prestigio in campo nazionale e internazionale. Lo stretto legame tra il prodotto e i fattori climatici e pedologici del territorio interessato trova conferma e sostegno nel divieto di tecniche di invecchiamento accelerato e/o artificiale, comprese quelle che si basano sulle variazioni indotte delle condizioni di temperatura, umidita' e ventilazione delle acetaie. La circostanza che la materia prima proviene esclusivamente da vigneti ricadenti nella provincia di Reggio Emilia, utilizzati per produrre V.Q.P.R.D., rende di fatto irriproducibile, al di fuori della zona dettagliatamente prevista, le caratteristiche dell'"Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia". 4.7. Organismo di controllo: nome: P.A.I. - Product Authentication Inspectorate; indirizzo: sede nel West Sussex, 65 - Hight Street, Worthing BN 11 1 DN e domicilio presso la controllata P.A.I. Italia S.r.l. - Borgo Giacomo Tommasini, 9 - 43100 Parma. 4.8. Etichettatura. Il contenitore all'atto del confezionamento dovra' essere contrassegnato da sigillo e bollino a serie numerata. E' vietato indicare ogni riferimento all'annata di produzione, alla presunta eta' del prodotto ed alla data di inizio di produzione dell'acetaia; potranno invece essere riportate in etichetta, pendaglio o collarino le informazioni storiche generali sull'origine e sul consumo del prodotto, nonche' la data di imbottigliamento, l'eventuale identificazione delle batterie di provenienza e le informazioni tecniche di produzione. 4.9. Disposizioni nazionali. Appartenenza al settore dei condimenti (legge 3 aprile 1986, n. 93); Riconoscimento D.O.C. e disciplinare di produzione (decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 191). Numero CE: VI/5279/99.