IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"; Visto in particolare l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette"; Visto l'art. 8, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree naturali protette, il quale prevede che le riserve naturali statali individuate secondo le modalita' di cui all'art. 4 della stessa legge siano istituite con decreto del Ministro dell'ambiente sentita la regione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, con il quale e' stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, relativa alle zone umide di importanza internazionale; Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 1981, n. 141, con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha dichiarato l'area di "Torre Guaceto" zona umida di importanza internazionale in esecuzione della convenzione di Ramsar; Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 1991 con il quale il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, ha istituito a riserva naturale marina denominata "Torre Guaceto", interessante la parte a mare prospiciente la zona umida individuata con il citato decreto ministeriale n. 141 del 18 maggio 1981; Considerato che nell'ambito del programma comunitario "Natura 2000" e del relativo progetto italiano "Bioitaly" la regione Puglia, ai sensi della direttiva "Habitat" 92/43/CEE, ha proposto, tra gli altri, quali siti di importanza comunitaria (SIC) le aree di Torre Guaceto e di Macchia di S. Giovanni (sigla IT9140005); Considerato che la zona di Torre Guaceto e' stata individuata dalla regione Puglia come zona di protezione speciale (ZPS sigla IT9140008) ai sensi della direttiva 79/409/CEE "Convenzione degli uccelli selvatici"; Considerato l'elevato valore naturalistico, ecologico nonche' archeologico della zona umida di Torre Guaceto, caratterizzata dalla presenza di ben strutturate cenosi vegetali quali Salicornietum fruticosae, Salsoletun sodae e Phragmitetum australis insieme a lembi dunali ben conservati con essenze tipiche di Agropyretum ed Ammophiletum e di consistenti nuclei di macchia mediterranea, nonche' dalla presenza di reperti di un villaggio neolitico; Considerato che la sua localizzazione, gli habitat e le reti trofiche in essa presenti rendono detto sito un'importante area di svernamento e di sosta durante le migrazioni per significativi contingenti di numerose specie di uccelli associate agli ambienti acquatici, appartenenti a diversi gruppi, tra cui Podicipedidi, Ardeidi, Anatidi, Rallidi, Accipitridi, Charadridi, Scolopacidi, Laridi e Sternidi che trovano qui le condizioni adatte allo svolgimento di parte del loro ciclo biologico; Vista la nota prot. 123/EC del 22 gennaio 1992, con la quale la regione Puglia esprime parere favorevole all'ampliamento della zona umida di Torre Guaceto; Considerato che la delibera del Comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, pubblicata nel supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 1997, con la quale e' stato approvato l'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le aree naturali protette 1994-96, ha individuato la zona di Torre Guaceto quale area in cui istituire una riserva naturale dello Stato, secondo la delimitazione di massima allegata alla delibera stessa; Considerato che, di seguito all'individuazione e delimitazione di massima dell'area da destinare a riserva naturale operata dal Comitato per le aree naturali protette con delibera del 2 dicembre 1996, non e' stato portato a compimento il procedimento, previsto dalla legge n. 394 del 1991, per l'istituzione della riserva naturale di "Torre Guaceto", procedimento che ha subito delle modifiche legislative per l'effetto: 1) dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 che prevede che l'istituzione e la disciplina generale delle riserve nazionali e l'adozione delle relative misure di salvaguardia "sono operati sentita la "Conferenza unificata" di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997; 2) dell'art. 2, comma 23, della legge n. 426 del 1998 che ha sostituto l'art. 7, comma 2, della legge n. 394 del 1991 disponendo che l'istituzione delle riserve naturali statali e' effettuata d'intesa con la regione; Visto l'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e' affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute; Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione II, del 14 aprile 1999 il quale, in riscontro al quesito posto dal Ministero dell'ambiente concernente l'affidamento della gestione delle aree protette marine istituite in acque confinanti con aree protette statali terrestri, si e' pronunciato chiarendo che la normativa di cui al punto precedente ha tacitamente abrogato l'art. 19, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e costituisce il referente legislativo primario nella gestione delle aree protette marine; Vista la nota prot. 11268 del 19 giugno 1997 con la quale il comune di Carovigno ha richiesto l'affidamento in gestione dell'area naturale protetta; Considerato che il comune di Carovigno, con delibera consiliare n. 72 del 27 ottobre 1997 ha espresso, pur se con condizioni, parere favorevole all'istituzione della riserva naturale statale di Torre Guaceto; Vista la nota prot. 67782 del 10 ottobre 1997 con la quale il comune di Brindisi ha richiesto la gestione dell'area naturale protetta; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 20 febbraio 1998 con cui e' rinnovata la commissione di riserva della riserva naturale marina di "Torre Guaceto"; Visto l'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che "la commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge n. 979 del 1982, e' istituita presso l'ente cui e' delegata la gestione dell'area protetta marina ed e' presieduta dal rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante della locale capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della commissione di riserva in qualita' di membro"; Vista la nota del Ministero dell'ambiente dell'8 aprile 1999, prot. n. SCN/99/lD/6230, con la quale sono stati trasmessi lo schema del decreto istitutivo della riserva naturale statale "Torre Guaceto" e la relativa cartografia alla Conferenza unificata per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la nota del Ministero dell'ambiente dell'8 aprile 1999, prot. n. SCN/99/1D/6241, di trasmissione alla regione Puglia del succitato schema di decreto e della relativa cartografia per l'espressione dell'intesa sull'istituzione della riserva naturale statale "Torre Guaceto" in applicazione di quanto disposto nell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426; Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, repertorio atti n. 136/C.U. del 1o luglio 1999, trasmesso al Ministero dell'ambiente con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 3559/99/C.3.4.1; Acquisita l'intesa con la regione Puglia, espressa con deliberazione della giunta regionale n. 993 del 15 luglio 1999, ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426; Visto il parere favorevole della provincia di Brindisi, espresso con nota prot. n. 9998/EA del 17 dicembre 1999, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426; Ritenuto di dover procedere all'istituzione della riserva naturale statale denominata "Torre Guaceto", ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'art. 77 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426; Decreta: Art. 1. Istituzione e confini della riserva E' istituita la riserva naturale statale denominata "Torre Guaceto", delimitata secondo i confini riportati nella cartografia IGM in scala 1:25.000, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente, che costituisce parte integrante del presente decreto.