Art. 5. Piano di gestione e regolamento attuativo 1. L'organismo di gestione di cui all'art. 4 dovra' redigere, entro sei mesi dalla stipula della convenzione di cui al comma 2 del precedente articolo, il piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo della riserva naturale terrestre che sono adottati, entro i tre mesi successivi, dal Ministro dell'ambiente, sentita la regione che e' tenuta ad esprimersi nei termini di cui all'art. 35, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. Il suddetto organismo di gestione formula, entro il termine di 180 giorni dalla stipula della convenzione di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto la proposta del regolamento di esecuzione del decreto ministeriale 4 dicembre 1991 e di organizzazione della riserva naturale marina denominata "Torre Guaceto" e su tale proposta la commissione di cui al comma 5 del precedente art. 4 da' il proprio parere. Il regolamento sara'approvato ai sensi dell'art. 28 della legge n. 979 del 1982 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel regolamento di organizzazione potra' essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'organismo di gestione e alla Commissione di riserva.