Art. 5.
              Piano di gestione e regolamento attuativo
  1. L'organismo di gestione di cui all'art. 4 dovra' redigere, entro
sei  mesi  dalla  stipula  della  convenzione  di  cui al comma 2 del
precedente  articolo, il piano di gestione ed il relativo regolamento
attuativo della riserva naturale terrestre che sono adottati, entro i
tre  mesi  successivi, dal Ministro dell'ambiente, sentita la regione
che  e' tenuta ad esprimersi nei termini di cui all'art. 35, comma 7,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  2.  Il  suddetto organismo di gestione formula, entro il termine di
180  giorni  dalla  stipula  della  convenzione  di  cui  al  comma 2
dell'art.  4  del  presente  decreto  la  proposta del regolamento di
esecuzione   del   decreto   ministeriale   4 dicembre   1991   e  di
organizzazione   della  riserva  naturale  marina  denominata  "Torre
Guaceto"  e  su  tale  proposta  la commissione di cui al comma 5 del
precedente   art.   4   da'   il   proprio   parere.  Il  regolamento
sara'approvato  ai  sensi  dell'art. 28 della legge n. 979 del 1982 e
successive   modificazioni   ed   integrazioni.  Nel  regolamento  di
organizzazione  potra'  essere  prevista l'istituzione di un comitato
tecnico-scientifico  con compiti di ausilio all'organismo di gestione
e alla Commissione di riserva.