Art. 2.
  1.  L'indennita'  di  abbattimento prevista dall'art. 2 della legge
23 gennaio  1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere
ai  proprietari  degli ovini abbattuti perche' infetti di brucellosi,
stabilita  a  decorrere  dal  1o gennaio  1999  in L. 145.000 a capo,
rimane  confermata con decorrenza dal 1o gennaio 2000 per gli animali
abbattuti nel corso dell'anno 2000.
  2. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23
gennaio  1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai
proprietari  di  caprini  abbattuti perche' infetti di brucellosi, e'
stabilita  a  decorrere  dal 1o gennaio 2000 in L. 155.000 a capo per
gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2000.