Art. 2. 1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti di brucellosi, stabilita a decorrere dal 1o gennaio 1999 in L. 145.000 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1o gennaio 2000 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2000. 2. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti di brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1o gennaio 2000 in L. 155.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2000.