Art. 3. 1. Le maggiorazioni dell'indennita' di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. Roma, 23 febbraio 2000 Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro del tesoro Amato Il Ministro delle politiche agricole e forestali De Castro Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2000 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 80