Art. 3.
1. Le maggiorazioni dell'indennita' di abbattimento previste
dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai
casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a
condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, esso entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione.
Roma, 23 febbraio 2000
Il Ministro della sanita' Bindi
Il Ministro del tesoro Amato
Il Ministro delle politiche agricole e forestali De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2000
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 80