Art. 3.
  1.   Le maggiorazioni   dell'indennita'  di  abbattimento  previste
dall'art.  5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai
casi   di  reinfezione  negli  allevamenti  ufficialmente  indenni  a
condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  esso  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione.
    Roma, 23 febbraio 2000
                   Il Ministro della sanita' Bindi
                    Il Ministro del tesoro Amato
     Il Ministro delle politiche agricole e forestali De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2000
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 80