Art. 4.
  L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a
far  data  dalla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2
ed   e'   rinnovabile.   Nell'ambito   del   periodo   di   validita'
dell'autorizzazione,   l'organismo   di  controllo  "PAI  -  Products
Authentication  Inspectorate  Limited" e' tenuto ad adempiere a tutte
le  disposizioni  complementari che l'Autorita' nazionale competente,
ove lo ritenga utile, decida di impartire.