Art. 5.
  L'organismo autorizzato "PAI - Products Authentication Inspectorate
Limited"  comunica  con  immediatezza,  e  comunque  con  termine non
superiore  a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita'
all'utilizzazione  della  indicazione  geografica  protetta "Fungo di
Borgotaro"  mediante immissione nel sistema informatico del Ministero
delle  politiche  agricole  e forestali delle quantita' certificate e
degli aventi diritto.