Art. 5. L'organismo autorizzato "PAI - Products Authentication Inspectorate Limited" comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzazione della indicazione geografica protetta "Fungo di Borgotaro" mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.