Art. 6.
  L'organismo autorizzato "PAI - Products Authentication Inspectorate
Limited"   immette   nel  sistema  informatico  del  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali  tutti  gli elementi conoscitivi di
carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'  certificativa, ed
adotta  eventuali  opportune misure, da sottoporre preventivamente ad
approvazione  da  parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad
evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi
utilizzazioni  delle  attestazioni  di  conformita' della indicazione
geografica    protetta   "Fungo   di   Borgotaro"   rilasciate   agli
utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure saranno
indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
  I  medesimi  elementi  conoscitivi  individuati nel primo comma del
presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche
alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione
della denominazione di origine protetta "Fungo di Borgotaro".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 maggio 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio