Art. 6.
L'organismo autorizzato "PAI - Products Authentication Inspectorate
Limited" immette nel sistema informatico del Ministero delle
politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di
carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed
adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad
approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad
evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi
utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della indicazione
geografica protetta "Fungo di Borgotaro" rilasciate agli
utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno
indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del
presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche
alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione
della denominazione di origine protetta "Fungo di Borgotaro".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2000
Il direttore generale: Ambrosio