IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle  regioni e agli enti
locali,  per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e per la
semplificazione amministrativa;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  4,  lettera  b), della
richiamata  legge n. 59 del 1997, n. 59, come modificato ed integrato
dall'art.  1, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra i
compiti  di  rilievo  nazionale  esclusi  dal conferimento, individua
quelli  strettamente  preordinati alla programmazione, progettazione,
esecuzione  e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate
di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la
conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e Bolzano, con i decreti legislativi di
cui  al  comma 1 del medesimo articolo, stabilendo, altresi', che, in
mancanza   dell'intesa   sopraindicata,  il  Consiglio  dei  Ministri
deliberi  in via definitiva, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della citata
legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli 98 e 99 del cennato decreto
legislativo  n.  112  del  1998  che individuano, rispettivamente, le
funzioni  mantenute  allo  Stato  sulla  rete autostradale e stradale
dichiarata  di  interesse nazionale e quelle conferite alle regioni e
agli  enti  locali  relativamente  alle  strade  non rientranti nella
predetta rete infrastrutturale;
  Visto,   inoltre,   l'art.  101,  comma  1,  del  ripetuto  decreto
legislativo  n.  112  del  1998  che  dispone  che  le  strade  e  le
autostrade,  gia'  appartenenti al demanio statale ai sensi dell'art.
822  del  codice  civile  e  non  comprese  nella rete autostradale e
stradale  nazionale siano trasferite, mediante decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri, al demanio delle regioni, ovvero, con le
leggi  regionali  di  cui  all'art.  4, comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59, al demanio degli enti locali;
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "nuovo codice
della  strada"  e  successive  modifiche  ed  integrazioni nonche' il
relativo  regolamento  attuativo  emanato  con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche;
  Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo;
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  1999,  n.  96,  recante
"intervento  sostitutivo  del Governo per la ripartizione di funzioni
amministrative  tra regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma
5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
"Riforma  dell'organizzazione  del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
"ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 concernente il
"Riordinamento  del  sistema  degli  enti  pubblici nazionali a norma
degli  articoli  11  e  14  della  legge  15 marzo  1997, n. 59" che,
all'art.  6,  comma  4,  detta  disposizioni  in  ordine  al riordino
dell'ente nazionale per le strade (ANAS);
  Visto  il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999, n. 461, con cui,
previa  intesa  con  la  conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano, e'
stata  individuata,  ai  sensi  dell'art. 1, comma 4, lett. b), della
richiamata  legge  n. 59 del 1997, la rete autostradale e stradale di
interesse nazionale;
  Visto  il documento della conferenza dei presidenti delle regioni e
delle  province  autonome,  allegato all'intesa sancita in conferenza
Stato-regioni il 14 luglio 1999;
  Ritenuto  necessario  provvedere alla puntuale individuazione delle
strade,  gia'  appartenenti al demanio statale ai sensi dell'art. 822
del   codice   civile,   che,   non  essendo  ricomprese  nella  rete
autostradale  e  stradale  dichiarata  di  interesse nazionale con il
decreto   legislativo  soprarichiamato  n.  461  del  1999,  sono  da
trasferire  al demanio delle regioni a statuto ordinario o al demanio
degli  enti  locali,  secondo  quanto  disposto dalle leggi regionali
emanate   in   attuazione   della  legge  n.  59  del  1997,  mentre,
relativamente  alle  regioni  a  statuto  speciale  e  alle  province
autonome  di Trento e Bolzano, si provvedera' in conformita' a quanto
previsto  dall'art.  10  del  decreto  legislativo  n. 112 del 1998 e
all'art. 3 del decreto legislativo n. 461 del 1999;
  Visto  lo  schema  di  decreto relativo al trasferimento della rete
stradale  di interesse regionale predisposto dal Ministero dei lavori
pubblici;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
20 gennaio  2000  recante delega al Ministro per la funzione pubblica
per  il  coordinamento  delle  attivita'  inerenti l'attuazione della
legge n. 59 del 1997;
  Acquisita  l'intesa  della conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano
unificata,  ai  sensi  dell'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto
1998, n. 281, con la conferenza Stato, citta' e autonomie locali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Trasferimento  al  demanio  delle  regioni  a  statuto ordinario o al
                      demanio degli enti locali
  1.  Ai  sensi  dell'art.  101,  comma  1,  del  decreto legislativo
31 marzo  1998,  n.  112,  sono trasferiti al demanio delle regioni a
statuto ordinario, di seguito denominate "regioni", ovvero al demanio
degli  enti  locali  territorialmente competenti, in attuazione delle
leggi  regionali  emanate  ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge
15 marzo  1997,  n.  59  e  successive  modifiche ed integrazioni, le
strade  o i tronchi di strade, gia' appartenenti al demanio statale a
norma  dell'art.  822  del  codice  civile,  non  compresi nella rete
autostradale  e  stradale  dichiarata  di  interesse nazionale con il
decreto  legislativo  n.  461  del  29 ottobre  1999,  indicati negli
elenchi  allegati  al  presente  decreto costituenti parte integrante
dello stesso.
  2.  Il  trasferimento  di  cui  al  comma  1  decorre dalla data di
esercizio  delle  funzioni in materia di viabilita' conferite a norma
dell'art.  99  del  richiamato  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,  come  determinata  ai  sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo
decreto   legislativo,  contestualmente  all'effettivo  trasferimento
delle  risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative. Fino
alla  predetta  scadenza,  restano affidati all'ente nazionale per le
strade  i  compiti  e  le funzioni svolti sulla rete stradale gia' di
competenza dello stesso ente.
  3. Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285  e  successive modifiche ed integrazioni in materia di
classificazione amministrativa delle singole strade, il trasferimento
previsto  al  comma 1 produce gli effetti giuridici dei provvedimenti
adottati  ai  sensi dell'art. 3, comma 2, del regolamento emanato con
il  decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
e successive modifiche ed integrazioni.
  4.  Restano  di proprieta' dei comuni i tratti interni delle strade
previste  al  comma 1 aventi le caratteristiche indicate dall'art. 2,
comma  2,  lett. d), e) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, attraversanti i
centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.