Art. 2. Operazioni di consegna 1. La consegna dei beni e' effettuata a cura dei competenti uffici del territorio del Ministero delle finanze, che provvedono alla redazione dei relativi verbali con l'intervento dei rappresentanti dell'ente nazionale per le strade e delle amministrazioni regionali o locali cui gli stessi vengono trasferiti. Le operazioni di consegna, alle quali si applica il disposto di cui all'art. 4, comma 7, del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica sopracitato n. 495 del 1992, sono ultimate entro la data indicata all'art. 1, comma 2. Ai fini delle trascrizioni dei beni previsti dal presente decreto si applica il disposto di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 112/1998. 2. Le strade o i tronchi di strade oggetto del presente decreto, sono trasferiti con le pertinenze e gli accessori relativi, incluse le case cantoniere non dismesse alla data del 16 dicembre 1999, a norma dell'art. 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna. 3. Tutti gli adempimenti e gli atti necessari all'attuazione del presente decreto sono esentati da ogni onere relativo ad imposte e tasse.