Art. 2.
                       Operazioni di consegna
  1.  La consegna dei beni e' effettuata a cura dei competenti uffici
del  territorio  del  Ministero  delle  finanze,  che provvedono alla
redazione  dei  relativi  verbali con l'intervento dei rappresentanti
dell'ente nazionale per le strade e delle amministrazioni regionali o
locali  cui gli stessi vengono trasferiti. Le operazioni di consegna,
alle  quali  si  applica  il disposto di cui all'art. 4, comma 7, del
regolamento  emanato  con  il decreto del Presidente della Repubblica
sopracitato  n.  495  del  1992, sono ultimate entro la data indicata
all'art. 1, comma 2. Ai fini delle trascrizioni dei beni previsti dal
presente decreto si applica il disposto di cui all'art. 8 del decreto
legislativo n. 112/1998.
  2.  Le  strade  o i tronchi di strade oggetto del presente decreto,
sono  trasferiti  con le pertinenze e gli accessori relativi, incluse
le  case  cantoniere  non  dismesse alla data del 16 dicembre 1999, a
norma  dell'art.  44,  comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
nello  stato  di  fatto  e  di diritto in cui si trovano alla data di
consegna.
  3.  Tutti  gli  adempimenti e gli atti necessari all'attuazione del
presente  decreto  sono  esentati da ogni onere relativo ad imposte e
tasse.