Art. 3. Successione nei rapporti giuridici 1. Le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3. 2. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti ivi compresi quelli relativi agli indennizzi di usura previsti dall'art. 34 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, spettano alle amministrazioni titolari, a decorrere dalla data determinata ai sensi dell'art. 1, comma 2. 3. Resta di competenza ed a carico dell'ANAS l'ultimazione dei lavori gia' appaltati sulle strade trasferite che, alla data del trasferimento, abbiano gia' comportato impegno contabile di spesa. Resta altresi' di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti. Roma, 21 febbraio 2000 p. Il Presidente Il Ministro per la funzione pubblica: Bassanini