Art. 3.
                 Successione nei rapporti giuridici
  1.  Le  regioni  o  gli enti locali individuati con legge regionale
titolari  e  gestori  delle  strade,  subentrano  in tutti i rapporti
attivi  e  passivi  inerenti  ai  beni  trasferiti,  esercitandone  i
relativi  diritti  ed  assumendone  gli  obblighi  con  le  eccezioni
indicate al comma 3.
  2.  I  proventi  e  le  spese  derivanti  dalla  gestione  dei beni
trasferiti  ivi  compresi  quelli  relativi  agli indennizzi di usura
previsti  dall'art.  34  del  decreto  legislativo  n. 285 del 1992 e
successive  modifiche  ed integrazioni, spettano alle amministrazioni
titolari,  a  decorrere  dalla data determinata ai sensi dell'art. 1,
comma 2.
  3.  Resta  di  competenza  ed  a carico dell'ANAS l'ultimazione dei
lavori  gia'  appaltati  sulle  strade  trasferite che, alla data del
trasferimento,  abbiano  gia'  comportato impegno contabile di spesa.
Resta  altresi'  di  competenza  ed  a  carico  del  medesimo ente il
contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di
cui sopra, relativamente ai beni trasferiti.
    Roma, 21 febbraio 2000

                                          p. Il Presidente
                                Il Ministro per la funzione pubblica:
                                             Bassanini