IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 133 del 23 marzo 2000, concernente l'adozione della "tabella delle menomazioni", della "tabella indennizzo danno biologico" e della "tabella dei coefficienti" e i relativi criteri applicativi; Viste, inoltre, le delibere del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 188 del 19 aprile 2000 e n. 297 del 15 giugno 2000, concernenti rispettivamente la ratifica del provvedimento n. 8 del 12 aprile 2000, del presidente dell'INAIL, in merito alla modifica della "tabella delle menomazioni", e le variazioni alla "tabella dei coefficienti", tabelle adottate con la delibera n. 133 del 23 marzo 2000 citata; Vista la nota dell'INAIL del 12 maggio 2000, con la quale, tra l'altro, l'Istituto dichiara, di non poter, allo stato degli atti, determinare l'addizionale sui premi necessaria a finanziare i maggiori oneri derivanti dalla disciplina del danno biologico, non essendo ancora dato di valutare esattamente il gettito dei premi, determinato dalle nuove tariffe dci premi previste dall'art. 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ritenuta l'opportunita' di procedere all'approvazione della "tabella delle menomazioni", della "tabella indennizzo danno biologico" e della "tabella dei coefficienti", con i relativi criteri applicativi, e di rinviare la determinazione della misura e delle modalita' dell'addizionale sui premi e contributi, necessarie ai fini della copertura dell'onere finanziario, ad un successivo decreto ministeriale su delibera del consiglio di amministrazione delI'INAIL; Sentito il parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica reso con la nota del 13 giugno 2000; Decreta: Art. 1. Sono approvate la "tabella delle menomazioni", la "tabella indennizzo danno biologico" e la "tabella dei coefficienti" e i relativi criteri applicativi nel testo annesso al presente decreto, di cui formano parte integrante.