IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
    Visto  l'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
concernente    il    danno    biologico    ai   fini   della   tutela
dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro e le malattie
professionali;
    Vista  la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n.
133  del  23  marzo 2000, concernente l'adozione della "tabella delle
menomazioni",  della  "tabella  indennizzo  danno  biologico" e della
"tabella dei coefficienti" e i relativi criteri applicativi;
    Viste,  inoltre,  le  delibere  del  consiglio di amministrazione
dell'INAIL  n.  188  del  19 aprile 2000 e n. 297 del 15 giugno 2000,
concernenti rispettivamente la ratifica del provvedimento n. 8 del 12
aprile 2000, del presidente dell'INAIL, in merito alla modifica della
"tabella  delle  menomazioni",  e  le  variazioni  alla  "tabella dei
coefficienti",  tabelle  adottate con la delibera n. 133 del 23 marzo
2000 citata;
    Vista  la  nota  dell'INAIL del 12 maggio 2000, con la quale, tra
l'altro,  l'Istituto  dichiara,  di non poter, allo stato degli atti,
determinare   l'addizionale   sui   premi   necessaria  a  finanziare
i maggiori  oneri derivanti dalla disciplina del danno biologico, non
essendo  ancora  dato  di  valutare esattamente il gettito dei premi,
determinato  dalle  nuove  tariffe dci premi previste dall'art. 3 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
    Ritenuta   l'opportunita'  di  procedere  all'approvazione  della
"tabella   delle   menomazioni",   della  "tabella  indennizzo  danno
biologico" e della "tabella dei coefficienti", con i relativi criteri
applicativi,  e  di  rinviare  la determinazione della misura e delle
modalita' dell'addizionale sui premi e contributi, necessarie ai fini
della  copertura  dell'onere  finanziario,  ad  un successivo decreto
ministeriale su delibera del consiglio di amministrazione delI'INAIL;
    Sentito  il parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica reso con la nota del 13 giugno 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Sono  approvate  la  "tabella  delle  menomazioni",  la  "tabella
indennizzo  danno  biologico"  e  la  "tabella  dei coefficienti" e i
relativi  criteri  applicativi nel testo annesso al presente decreto,
di cui formano parte integrante.