Art. 2.
Contratto di cessione
1. Il contratto di cessione deve contenere:
a) il valore nominale del credito ceduto comprensivo degli
interessi legali maturati per un importo non superiore alla soglia de
minimis;
b) eventuali accessori al credito ceduto;
c) il corrispettivo pattuito per la cessione, tenuto conto
dell'esistenza della garanzia statale;
d) espressa esclusione di qualsiasi forma di garanzia del
cedente;
e) eventuali modalita' della cessione.
2. Il contratto non deve essere sottoposto ad alcuna condizione se
non a quella della concessione della garanzia di cui all'articolo 3.