Art. 2. 
                        Contratto di cessione 
 
  1. Il contratto di cessione deve contenere: 
    a) il  valore  nominale  del  credito  ceduto  comprensivo  degli
interessi legali maturati per un importo non superiore alla soglia de
minimis; 
    b) eventuali accessori al credito ceduto; 
    c) il  corrispettivo  pattuito  per  la  cessione,  tenuto  conto
dell'esistenza della garanzia statale; 
    d)  espressa  esclusione  di  qualsiasi  forma  di  garanzia  del
cedente; 
    e) eventuali modalita' della cessione. 
  2. Il contratto non deve essere sottoposto ad alcuna condizione  se
non a quella della concessione della garanzia di cui all'articolo 3.