Art. 3. 
         Concessione, durata ed operativita' della garanzia 
 
  1. Il Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica (di qui in  avanti  Ministero  del  tesoro),  concede,  nei
limiti di disponibilita' del plafond di cui all'articolo 2-bis  della
legge 3 aprile 1979, n. 95, la  garanzia  prevista  dall'articolo  1,
comma 4, della legge 30 luglio 1998, n.  274,  avente  ad  oggetto  i
crediti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). 
  2. La garanzia e' concessa nei limiti e  alle  condizioni  previste
dalla disciplina comunitaria degli aiuti  de  minimis,  a  fronte  di
cessioni anche parziali di crediti. 
  3. La garanzia copre il valore nominale del credito  ceduto  e  gli
interessi legali maturati alla data della cessione. 
  4. La garanzia ha la durata di due anni dalla data di  concessione.
Durante tale periodo il cessionario  assicura  la  conservazione  del
credito e degli accessori, nell'interesse del Ministero  del  tesoro.
La garanzia si estingue nel caso di pagamento del  credito  da  parte
del debitore; nel caso di pagamento parziale del credito, la garanzia
permane, limitatamente alla quota del credito rimasta insoddisfatta. 
  5. Nel caso in cui, allo  scadere  dei  due  anni  dalla  data  del
provvedimento di concessione della garanzia, il credito non sia stato
integralmente soddisfatto, il cessionario, nel termine di  due  mesi,
puo' richiedere che sia resa operante la garanzia, senza  obbligo  di
preventiva escussione del debitore. 
  6. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta, il Ministero del
tesoro   provvede   al   pagamento   dell'importo   non   corrisposto
dall'impresa  debitrice.  A  seguito  del  pagamento,  il  tesoro  e'
surrogato nei diritti del cessionario ai  sensi  dell'articolo  1203,
numero 3, del codice civile e concorre alle  ripartizioni  effettuate
dall'impresa debitrice. 
 
          Note all'art. 3: 
            - Per il testo dell'art. 2-bis della legge 3 aprile 1979,
          n. 95, si veda nelle note alle premesse. 
            - Per il testo dell'art. 1, comma quarto, della legge  30
          luglio 1998, n. 274, si veda nelle note alle premesse. 
            - Si riporta il testo dell'art. 1203, n.  3,  del  codice
          civile: 
            "Art. 1203 (Surrogazione legale). -  La  surrogazione  ha
          luogo di diritto nei seguenti casi: 
            1)-2) (omissis); 
            3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con  altri  o
          per altri al  pagamento  del  debito,  aveva  interesse  di
          soddisfarlo; 
            4)-5) (omissis)".