Art. 3.
Concessione, durata ed operativita' della garanzia
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica (di qui in avanti Ministero del tesoro), concede, nei
limiti di disponibilita' del plafond di cui all'articolo 2-bis della
legge 3 aprile 1979, n. 95, la garanzia prevista dall'articolo 1,
comma 4, della legge 30 luglio 1998, n. 274, avente ad oggetto i
crediti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
2. La garanzia e' concessa nei limiti e alle condizioni previste
dalla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis, a fronte di
cessioni anche parziali di crediti.
3. La garanzia copre il valore nominale del credito ceduto e gli
interessi legali maturati alla data della cessione.
4. La garanzia ha la durata di due anni dalla data di concessione.
Durante tale periodo il cessionario assicura la conservazione del
credito e degli accessori, nell'interesse del Ministero del tesoro.
La garanzia si estingue nel caso di pagamento del credito da parte
del debitore; nel caso di pagamento parziale del credito, la garanzia
permane, limitatamente alla quota del credito rimasta insoddisfatta.
5. Nel caso in cui, allo scadere dei due anni dalla data del
provvedimento di concessione della garanzia, il credito non sia stato
integralmente soddisfatto, il cessionario, nel termine di due mesi,
puo' richiedere che sia resa operante la garanzia, senza obbligo di
preventiva escussione del debitore.
6. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta, il Ministero del
tesoro provvede al pagamento dell'importo non corrisposto
dall'impresa debitrice. A seguito del pagamento, il tesoro e'
surrogato nei diritti del cessionario ai sensi dell'articolo 1203,
numero 3, del codice civile e concorre alle ripartizioni effettuate
dall'impresa debitrice.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 2-bis della legge 3 aprile 1979,
n. 95, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma quarto, della legge 30
luglio 1998, n. 274, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1203, n. 3, del codice
civile:
"Art. 1203 (Surrogazione legale). - La surrogazione ha
luogo di diritto nei seguenti casi:
1)-2) (omissis);
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o
per altri al pagamento del debito, aveva interesse di
soddisfarlo;
4)-5) (omissis)".