Art. 4.
Norme procedurali
1. La richiesta di concessione della garanzia statale sulle
cessioni di credito di cui all'articolo 1, lettera b), e' presentata
dal cessionario all'ufficio del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato (di qui in avanti Ministero
dell'industria), competente in materia di vigilanza sulle imprese
sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria. Alla
richiesta sono allegati:
a) copia del contratto di cessione del credito;
b) copia dei documenti probatori del credito;
c) dichiarazione del cedente sul possesso dei requisiti per
l'accesso alla garanzia, redatta secondo il modello approvato con
decreto del Ministro dell'industria.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il
Ministero dell'industria, acquisita dal commissario della procedura
di amministrazione straordinaria debitrice la dichiarazione di
riconoscimento del credito e di accettazione della cessione, completa
l'istruttoria in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accesso
alla garanzia di cui agli articoli 1 e 2, e ne comunica l'esito al
Ministero del tesoro, trasmettendo l'istanza e la documentazione ad
essa allegata.
3. Qualora riscontri l'insussistenza di uno dei requisiti di cui
agli articoli 1 e 2, per la concessione della garanzia, il Ministero
dell'industria ne da' comunicazione al cedente ed al cessionario
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per le
eventuali integrazioni e controdeduzioni.
4. La comunicazione di cui al comma 3 sospende il decorso del
termine di cui al comma 2 fino alla data di ricevimento delle
integrazioni e/o controdeduzioni del cessionario.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, il Ministero del tesoro, verificata
la documentazione acquisita, comunica al cessionario, al cedente ed
al Ministero dell'industria il provvedimento di concessione, ovvero
di diniego della garanzia.
6. Resa operante, mediante il pagamento, la garanzia statale, il
Ministero del tesoro notifica il relativo decreto al commissario
dell'impresa debitrice. A seguito della notifica, il Ministero del
tesoro e' insinuato senza ulteriori formalita' nel passivo della
procedura, nella stessa collocazione del creditore originario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 19 ottobre 1999
Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2000
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 3