Art. 4. 
                          Norme procedurali 
 
  1.  La  richiesta  di  concessione  della  garanzia  statale  sulle
cessioni di credito di cui all'articolo 1, lettera b), e'  presentata
dal  cessionario  all'ufficio  del  Ministero   dell'industria,   del
commercio  e   dell'artigianato   (di   qui   in   avanti   Ministero
dell'industria), competente in materia  di  vigilanza  sulle  imprese
sottoposte alla  procedura  di  amministrazione  straordinaria.  Alla
richiesta sono allegati: 
    a) copia del contratto di cessione del credito; 
    b) copia dei documenti probatori del credito; 
    c) dichiarazione del  cedente  sul  possesso  dei  requisiti  per
l'accesso alla garanzia, redatta secondo  il  modello  approvato  con
decreto del Ministro dell'industria. 
  2.  Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta,   il
Ministero dell'industria, acquisita dal commissario  della  procedura
di  amministrazione  straordinaria  debitrice  la  dichiarazione   di
riconoscimento del credito e di accettazione della cessione, completa
l'istruttoria in ordine alla sussistenza dei requisiti per  l'accesso
alla garanzia di cui agli articoli 1 e 2, e ne  comunica  l'esito  al
Ministero del tesoro, trasmettendo l'istanza e la  documentazione  ad
essa allegata. 
  3. Qualora riscontri l'insussistenza di uno dei  requisiti  di  cui
agli articoli 1 e 2, per la concessione della garanzia, il  Ministero
dell'industria ne da' comunicazione  al  cedente  ed  al  cessionario
assegnando  un  termine  non  inferiore  a  quindici  giorni  per  le
eventuali integrazioni e controdeduzioni. 
  4. La comunicazione di cui al  comma  3  sospende  il  decorso  del
termine di cui al  comma  2  fino  alla  data  di  ricevimento  delle
integrazioni e/o controdeduzioni del cessionario. 
  5.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data   di   ricevimento   della
comunicazione di cui al comma 2, il Ministero del tesoro,  verificata
la documentazione acquisita, comunica al cessionario, al  cedente  ed
al Ministero dell'industria il provvedimento di  concessione,  ovvero
di diniego della garanzia. 
  6. Resa operante, mediante il pagamento, la  garanzia  statale,  il
Ministero del tesoro notifica  il  relativo  decreto  al  commissario
dell'impresa debitrice. A seguito della notifica,  il  Ministero  del
tesoro e' insinuato senza  ulteriori  formalita'  nel  passivo  della
procedura, nella stessa collocazione del creditore originario. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 19 ottobre 1999 
 
                        Il Ministro: Bersani 
 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
  Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2000 
  Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 3