Art. 4
                      Durata della prestazione

  1.  L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non puo' superare le
otto  ore nelle ventiquattro ore, salvo l'individuazione da parte dei
contratti  collettivi,  anche  aziendali,  che prevedano un orario di
lavoro  plurisettimanale, di un periodo di riferimento piu' ampio sul
quale calcolare come media il suddetto limite.
  2.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza   sociale,   previa   consultazione  delle  organizzazioni
sindacali    nazionali    di    categoria    comparativamente    piu'
rappresentative  e  delle  organizzazioni  nazionali  dei  datori  di
lavoro,  viene  stabilito  un elenco delle lavorazioni che comportano
rischi  particolari  o  rilevanti  tensioni fisiche o mentali, il cui
limite e' di otto ore nel caso di ogni periodo di ventiquattro ore.
  3. Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e
3  della  legge  22  febbraio  1934,  n.  370,  non  viene  preso  in
considerazione  per  il  computo  della  media se cade nel periodo di
riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.
 
Nota all'art. 4:
    -  Il testo degli articoli 1 e 3 della legge 22 febbraio 1934, n.
370, (Riposo domenicale e settimanale), e' il seguente:
    "Art.  1.  - Al personale che presta la sua opera alle dipendenze
altrui  e'  dovuto  ogni  settimana  un riposo di 24 ore consecutive,
salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge.
    Le disposizioni della presente legge non si applicano:
      1)  Al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita
della famiglia.
      2)  Alla  moglie,  ai parenti ed agli affini non oltre il terzo
grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico.
      3) Ai lavoranti al proprio domicilio.
      4)   Al   personale   preposto   alla   direzione   tecnica  od
amministrativa   di  un'azienda  ed  avente  diretta  responsabilita'
nell'andamento dei servizi.
      5) Al personale navigante.
      6) Al personale addetto alla pastorizia brada.
      7)  Ai  lavoranti  a compartecipazione compresi i mezzadri ed i
coloni parziari.
    Per  i  lavoranti  retribuiti  con salario e compartecipazione si
tiene conto del carattere prevalente del rapporto.
      8)  Al  personale  addetto  ai  lavori di risicultura in quanto
provvedono apposite norme.
      9)  Al  personale  direttamente dipendente da aziende esercenti
ferrovie e tramvie pubbliche.
      10)   Al  personale  addetto  ai  servizi  pubblici  esercitati
direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni ed al personale
addetto alle aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato.
      11)  Al  personale  addetto  agli  uffici  dello  Stato,  delle
province,  dei comuni ed a quello addetto agli uffici e servizi delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
      12)  Al  personale  addetto ai regi istituti di istruzione e di
educazione   anche   se  aventi  personalita'  giuridica  propria  ed
autonomia  amministrativa,  nonche'  al  personale  degli istituti di
istruzione  e  di  educazione eserci'ti direttamente dalle province e
dai comuni.
      13)  Al  personale  addetto alle attivita' degli enti pubblici,
quando provvedano speciali disposizioni legislative.
      14)  Salvo  il disposto degli articoli 4 e 5 n. 3, al personale
addetto   alle   industrie  che  trattano  materia  prima  di  facile
deperimento  e il cui periodo di lavorazione si svolge in non piu' di
tre mesi all'anno.
    Tali industrie saranno determinate con decreto del Ministro delle
corporazioni, intese le corporazioni competenti".
    "Art.  3.  -  Il riposo di 24 ore consecutive deve essere dato la
domenica, salvo le eccezioni stabilite dagli articoli seguenti.
    Il riposo di 24 ore consecutive, cada esso in domenica o in altro
giorno  della  settimana, deve decorrere da una mezzanotte all'altra,
ovvero  dall'ora  che  sara'  stabilita  dai  contratti collettivi di
lavoro  o,  in  mancanza  di  detti contratti e quando lo richieda la
natura dell'esercizio, dall'ispettorato corporativo.
    Per i lavori a squadre il riposo decorre dall'ora di sostituzione
di ciascuna squadra.
    Il  riposo  compensativo  di  12  ore,  previsto  dagli  articoli
seguenti, decorre dalla mezzanotte al mezzogiorno e viceversa".