Art. 4 Durata della prestazione 1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non puo' superare le otto ore nelle ventiquattro ore, salvo l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento piu' ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente piu' rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite e' di otto ore nel caso di ogni periodo di ventiquattro ore. 3. Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.
Nota all'art. 4: - Il testo degli articoli 1 e 3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, (Riposo domenicale e settimanale), e' il seguente: "Art. 1. - Al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui e' dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge. Le disposizioni della presente legge non si applicano: 1) Al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia. 2) Alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico. 3) Ai lavoranti al proprio domicilio. 4) Al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilita' nell'andamento dei servizi. 5) Al personale navigante. 6) Al personale addetto alla pastorizia brada. 7) Ai lavoranti a compartecipazione compresi i mezzadri ed i coloni parziari. Per i lavoranti retribuiti con salario e compartecipazione si tiene conto del carattere prevalente del rapporto. 8) Al personale addetto ai lavori di risicultura in quanto provvedono apposite norme. 9) Al personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche. 10) Al personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni ed al personale addetto alle aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato. 11) Al personale addetto agli uffici dello Stato, delle province, dei comuni ed a quello addetto agli uffici e servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. 12) Al personale addetto ai regi istituti di istruzione e di educazione anche se aventi personalita' giuridica propria ed autonomia amministrativa, nonche' al personale degli istituti di istruzione e di educazione eserci'ti direttamente dalle province e dai comuni. 13) Al personale addetto alle attivita' degli enti pubblici, quando provvedano speciali disposizioni legislative. 14) Salvo il disposto degli articoli 4 e 5 n. 3, al personale addetto alle industrie che trattano materia prima di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non piu' di tre mesi all'anno. Tali industrie saranno determinate con decreto del Ministro delle corporazioni, intese le corporazioni competenti". "Art. 3. - Il riposo di 24 ore consecutive deve essere dato la domenica, salvo le eccezioni stabilite dagli articoli seguenti. Il riposo di 24 ore consecutive, cada esso in domenica o in altro giorno della settimana, deve decorrere da una mezzanotte all'altra, ovvero dall'ora che sara' stabilita dai contratti collettivi di lavoro o, in mancanza di detti contratti e quando lo richieda la natura dell'esercizio, dall'ispettorato corporativo. Per i lavori a squadre il riposo decorre dall'ora di sostituzione di ciascuna squadra. Il riposo compensativo di 12 ore, previsto dagli articoli seguenti, decorre dalla mezzanotte al mezzogiorno e viceversa".