Art. 5. 
                          Prelievo erariale 
  1. Il prelievo erariale e' fissato in misura del 20 per  cento  del
prezzo di vendita delle cartelle e viene versato  dal  concessionario
all'affidatario del controllo centralizzato  del  gioco,  insieme  al
compenso ad esso spettante secondo le disposizioni  dell'articolo  7,
anticipatamente all'atto del ritiro delle cartelle. Ogni dieci giorni
l'affidatario del  controllo  centralizzato  del  gioco  provvede  al
riversamento delle somme relative al prelievo erariale alla tesoreria
provinciale dello Stato e a  presentare  il  relativo  rendiconto  al
Ministero delle finanze.