Art. 10 
                      Provvedimenti e sanzioni 
 
    1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, 
  nonche' di quelle emanate dalla Commissione e  dall'Autorita'  sono
  perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo  le  disposizioni  del
  presente articolo.  Ciascun  soggetto  politico  interessato  puo',
  comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. 
  La denuncia e' comunicata, anche a mezzo telefax: 
  a) all'Autorita'; 
  b) all'emittente privata o all'editore presso cui e' avvenuta la 
     violazione; 
  c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, 
     ove il predetto organo non sia ancora  costituito,  al  comitato
     regionale per i servizi radiotelevisivi; 
  d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza 
     territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. 
   Il predetto gruppo della Guardia di  finanza  provvede  al  ritiro
   delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorita'
   o dalla denuncia entro le successive dodici ore. 
  2. L'Autorita', avvalendosi anche del competente comitato regionale
per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo  non  sia  ancora
costituito, del comitato regionale  per  i  servizi  radiotelevisivi,
nonche' del competente ispettorato territoriale del  Ministero  delle
comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una  istruttoria
sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo  telefax,  sentiti  gli
interessati ed acquisite eventuali  controdeduzioni,  da  trasmettere
entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e
comunque entro le quarantotto ore successive  all'accertamento  della
violazione o alla denuncia, in deroga ai  termini  e  alle  modalita'
procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1  e  2,  e  6,
l'Autorita' ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione  di
programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei
soggetti politici che  siano  stati  direttamente  danneggiati  dalle
violazioni. 
  4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4,  commi  da  3  a  7,
l'Autorita' ordina  all'emittente  interessata,  oltre  all'immediata
sospensione  delle  trasmissioni  programmate  in  violazione   della
presente legge: 
a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito o a pagamento,
   per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei
   soggetti  danneggiati  o  illegittimamente  esclusi,  in  modo  da
   ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche; 
b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati
   ai  messaggi  e  quelli  destinati  alla  comunicazione   politica
   gratuita. 
  5. In  caso  di  violazione  dell'articolo  5,  l'Autorita'  ordina
all'emittente interessata la trasmissione di servizi di  informazione
elettorale con prevalente partecipazione dei  soggetti  politici  che
siano stati direttamente danneggiati dalla violazione. 
  6. In  caso  di  violazione  dell'articolo  7,  l'Autorita'  ordina
all'editore  interessato  la  messa  a  disposizione  di   spazi   di
pubblicita' elettorale compensativa in favore dei  soggetti  politici
che ne siano stati illegittimamente esclusi. 
  7. In  caso  di  violazione  dell'articolo  8,  l'Autorita'  ordina
all'emittente  o   all'editore   interessato   di   dichiarare   tale
circostanza sul mezzo di comunicazione che ha  diffuso  il  sondaggio
con  il  medesimo  rilievo,  per  fascia   oraria,   collocazione   e
caratteristiche editoriali, con cui  i  sondaggi  stessi  sono  stati
pubblicizzati. 
  8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6  e  7,  l'Autorita'
ordina: 
a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della
   gravita',  di  messaggi  recanti  l'indicazione  della  violazione
   commessa; 
b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta
   a seconda della gravita', di rettifiche, alle  quali  e'  dato  un
   risalto  non  inferiore  per   fascia   oraria,   collocazione   e
   caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare. 
  9.   L'Autorita'   puo',   inoltre,   adottare   anche    ulteriori
provvedimenti  d'urgenza  al  fine   di   ripristinare   l'equilibrio
nell'accesso alla comunicazione politica. 
  10. I provvedimenti dell'Autorita'  di  cui  al  presente  articolo
possono  essere  impugnati  dinanzi   al   Tribunale   amministrativo
regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei
provvedimenti stessi. In caso di  inerzia  dell'Autorita',  entro  lo
stesso termine i soggetti interessati possono  chiedere  al  TAR  del
Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorita'  stessa  a
provvedere entro tre giorni dalla pronunzia.  In  caso  di  richiesta
cautelare, i soggetti interessati possono  trasmettere  o  depositare
memorie entro  cinque  giorni  dalla  notifica.  Il  TAR  del  Lazio,
indipendentemente dalla suddivisione del  tribunale  in  sezioni,  si
pronunzia  sulla  domanda  di  sospensione  nella  prima  camera   di
consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente  periodo,
e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si
applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato. 
 
          Nota all'art. 10:
              - La  legge 24 novembre 1981, n. 689, reca modifiche al
          sistema penale.