Art. 10 Provvedimenti e sanzioni 1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonche' di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorita' sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato puo', comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia e' comunicata, anche a mezzo telefax: a) all'Autorita'; b) all'emittente privata o all'editore presso cui e' avvenuta la violazione; c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi; d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorita' o dalla denuncia entro le successive dodici ore. 2. L'Autorita', avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonche' del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalita' procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorita' ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni. 4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi da 3 a 7, l'Autorita' ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge: a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito o a pagamento, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche; b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita. 5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorita' ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione. 6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorita' ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicita' elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi. 7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorita' ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. 8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorita' ordina: a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravita', di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa; b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravita', di rettifiche, alle quali e' dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare. 9. L'Autorita' puo', inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica. 10. I provvedimenti dell'Autorita' di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorita', entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorita' stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronunzia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Nota all'art. 10: - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca modifiche al sistema penale.