IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'allegato
A); 
  Vista la direttiva n. 98/18/CE del  Consiglio,  in  data  17  marzo
1998, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per  le  navi
da passeggeri adibite a viaggi nazionali; 
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616; 
  Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313; 
  Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968,  n.
777; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n.
293; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 gennaio 2000; 
  Su proposta  del  Ministro  per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con  i
Ministri degli  affari  esteri,  della  giustizia,  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni; 
                             E m a n a: 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto e dei  suoi  allegati,  si  intende
per: 
a) "convenzioni internazionali": 
   1. la convenzione internazionale per la  salvaguardia  della  vita
   umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva  con  la
   legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge  4  giugno  1982,  n.
   438, che ha approvato il successivo  protocollo  del  17  febbraio
   1978, e successivi emendamenti in vigore alla data  del  17  marzo
   1998, di seguito denominata "SOLAS 1974"; 
   2. la convenzione internazionale sulle linee di massimo carico del
   1966, resa esecutiva in Italia con decreto  del  Presidente  della
   Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il  21  luglio
   1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi
   in Italia con decreto del Presidente  della  Repubblica  8  aprile
   1984, n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del  17
   marzo 1998, di seguito denominata "LL66"; 
b) "codice  sulla  stabilita'  a  nave  integra":  il  codice   sulla
   stabilita' a nave integra per tutti i tipi di nave  oggetto  degli
   strumenti della Organizzazione Marittima Internazionale IMO  (Code
   on Intact  Stability),  contenuto  nella  risoluzione  A.749  (18)
   dell'Assemblea dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel
   testo modificato alla data del 17 marzo 1998; 
c) "codice per le unita' veloci (HSC)": il codice  internazionale  di
   sicurezza per le unita' veloci (International Code for  Safety  of
   High Speed Crafts) adottato dal comitato della sicurezza marittima
   dell'IMO con la risoluzione MSC 36 (63) del 20  maggio  1994,  nel
   testo modificato alla data del 17 marzo 1998; 
d) "GMDSS": il sistema  globale  di  sicurezza  e  soccorso  in  mare
   (Global  Maritime  Distress  and  Safety  System),  definito   nel
   capitolo IV della "SOLAS 1974"; 
e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti piu' di  dodici
   passeggeri; 
f) "unita' veloce da passeggeri": una  unita'  veloce  come  definita
   alla regola 1 del capitolo X della  "SOLAS  1974",  che  trasporti
   piu' di dodici passeggeri; non sono considerate unita'  veloci  da
   passeggeri le  navi  da  passeggeri  adibite  a  viaggi  nazionali
   marittimi delle classi B, C e D, quando: 
   1. il loro dislocamento  rispetto  alla  linea  di  galleggiamento
   corrisponda a meno di cinquecento metri cubi; 
   2. la loro velocita' massima, come definita dal  paragrafo  1.4.30
   del codice per le unita' veloci (HSC Code), sia inferiore ai venti
   nodi; 
g) "nave nuova": una nave la cui chiglia sia stata impostata,  o  che
   si trovi a un equivalente stadio  di  costruzione,  alla  data  di
   emanazione del presente decreto o successivamente. Per equivalente
   stadio di costruzione si intende lo stadio in cui: 
   1. ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica;
   2. ha avuto inizio, per quella determinata nave,  la  sistemazione
   in posto di almeno cinquanta tonnellate o dell'uno per cento della
   massa stimata di tutto  il  materiale  strutturale,  assumendo  il
   minore di questi due valori; 
h) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova; 
i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia: 
   1. il comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona
   impiegata o occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per
   i suoi servizi; 
   2. un bambino di eta' inferiore a un anno; 
l) "lunghezza della nave": se non altrimenti  definita  nell'allegato
   I, il 96% della lunghezza totale calcolata  su  un  galleggiamento
   all'85% della piu' piccola altezza  di  costruzione  misurata  dal
   limite superiore della chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla
   faccia prodiera del dritto di  prora  all'asse  di  rotazione  del
   timone al predetto galleggiamento, se tale lunghezza e' maggiore. 
   Nelle navi che, secondo progetto, presentano un'inclinazione della
   chiglia, il galleggiamento al quale si misura tale lunghezza  deve
   essere parallelo al galleggiamento del piano di costruzione; 
m) "altezza di prora": l'altezza di prora definita  dalla  regola  39
   della  convenzione  "LL66"  in  quanto  distanza  verticale  sulla
   perpendicolare avanti, fra  il  galleggiamento  corrispondente  al
   bordo libero estivo assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia
   superiore del ponte esposto a murata; 
n) "nave  con  ponte  completo":  una  nave  provvista  di  un  ponte
   completo, esposto alle intemperie  e  al  mare,  dotato  di  mezzi
   permanenti che permettano la chiusura di tutte le  aperture  nella
   parte esposta alle intemperie e sotto il quale tutte  le  aperture
   praticate  nelle  fiancate  sono  dotate  di  mezzi  di   chiusura
   permanenti, stagni almeno alle intemperie. Il ponte completo  puo'
   essere un ponte stagno o una struttura equivalente a un ponte  non
   stagno,  completamente  coperto  da  una  struttura  stagna   alle
   intemperie,    di    resistenza    sufficiente     a     mantenere
   l'impermeabilita' alle intemperie e munita di  mezzi  di  chiusura
   stagni alle intemperie; 
o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare  dal  porto  di  uno
   Stato membro a un porto situato al di  fuori  di  quello  Stato  o
   viceversa; 
p) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da  e
   verso lo stesso porto di uno Stato membro, o  da  un  porto  a  un
   altro porto di tale Stato membro; 
q) "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le classi di  navi
   possono operare per tutto l'anno o, eventualmente, per un  periodo
   specifico; 
r) "area portuale":  un'area  che  si  estende  fino  alle  strutture
   portuali  permanenti  piu'  periferiche  che  costituiscono  parte
   integrante del sistema portuale  o  fino  ai  limiti  definiti  da
   elementi geografici naturali che proteggono un estuario o  un'area
   protetta affine; 
s) "luogo  di  rifugio":  qualsiasi  area  protetta  naturalmente   o
   artificialmente che possa essere usata come rifugio da una nave  o
   da un'unita' veloce, che si trovi in condizioni di pericolo; 
t) "Amministrazione" il Ministero dei trasporti e della navigazione -
   Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
u) "Autorita'  marittime":  Comandi   periferici   secondo   funzioni
   delegate con  direttive  del  Comando  generale  del  Corpo  delle
   capitanerie di porto; 
v) "Stato ospite": lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui porti
   una nave o una unita' veloce, battente bandiera diversa da  quella
   di detto Stato membro, effettua viaggi nazionali; 
z) "organismo  riconosciuto":  l'organismo   riconosciuto   a   norma
   dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; 
aa) "miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri; 
bb) "onda significativa": l'onda  media  corrispondente  a  un  terzo
   dell'altezza delle onde piu'  alte  osservate  in  un  determinato
   periodo. 
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   della  legge,  sull'emanazione  dei
          decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
                          legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
                                europee (GUCE).
                              Note alle premesse:
              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
             Governo  dell'esercizio  della  funzione  legislativa  e
             stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire  se  non  con
             determinazione   di   principi  e  criteri  direttivi  e
             soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
             al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare
             le  leggi  e di emanare i decreti aventi valore di legge
             ed i regolamenti.
              -  La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
             per      l'adempimento     di     obblighi     derivanti
             dall'appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee -
             legge comunitaria 1998".
              - L'allegato A cosi' recita:
              "(Omissis).
          "98/18/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  17 marzo 1998,
             relativa  alle  disposizioni e norme di sicurezza per le
             navi da passeggeri.
              (Omissis)".
              - La direttiva 98/18/CE del Consiglio, in data 17 marzo
             1998,  e'  stata  pubblicata  nella G.U.C.E. L144 del 15
             maggio 1998.
              -  La  legge  5  giugno  1962, n. 616, reca: "Sicurezza
             della navigazione e della vita umana in mare".
              - La legge 23 maggio 1980, n. 313, reca: "Adesione alla
             convenzione  internazionale  1974  per  la  salvaguardia
             della  vita  umana  in  mare,  con allegato, aperta alla
             firma a Londra il 1o novembre 1974, e sua esecuzione".
              -  Il  decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, reca:
             "Attuazione  della  direttiva  94/57/CE,  relativa  alle
             disposizioni  ed  alle  norme  comuni per gli organi che
             effettuano  le  ispezioni e le visite di controllo delle
             navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
             marittime,  e  della  direttiva 97/58/CE che modifica la
             direttiva 94/57/CE".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
             1968,   n.  777,  reca:  "Esecuzione  della  Convenzione
             internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a
             Londra il 5 aprile 1966".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
             1991,  n.  435,  reca:  "Regolamento  di sicurezza della
             navigazione e della vita umana in mare".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
             1997,  n.  293, concerne: "Regolamento recante norme per
             la  disciplina  delle nuove unita' veloci di navigazione
             nazionale o minore".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
             1999,  n.  407,  concerne: "Regolamento recante norme di
             attuazione  delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative
             all'equipaggiamento marittimo".
          Note all'art. 1:
              -  Per  la legge 23 maggio 1980, n. 313, vedi note alle
             premesse.
              -  La  legge  4 giugno 1982, n. 438, reca: "Adesione ai
             protocolli   relativi  alle  convenzioni  internazionali
             rispettivamente  per  la  prevenzione  dell'inquinamento
             causato  da  navi e per la salvaguardia della vita umana
             in  mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio
             1978, e loro esecuzione".
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
             8 aprile 1968, n. 777, vedi note alle premesse.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
             1984,   n.  968,  reca:  "Esecuzione  della  risoluzione
             A.231 (VII) del 12 ottobre 1971, concernente emendamenti
             alla  convenzione internazionale del5 aprile 1979, sulle
             linee  di massimo carico, e della risoluzione A.411 (XI)
             del  15  novembre  1979,  concernente  emendamenti  alla
             convenzione del 5 aprile 1966 sopracitata".
              -  L'avviso  di entrata in vigore della risoluzione IMO
             MSC  36  (63) "Codice internazionale di sicurezza per le
             unita'  veloci"  HSC  (High  Speed  Craft),  adottata il
             20 maggio   e   resa  esecutiva  dal  capitolo  X  della
             convenzione SOLAS a far data dal 1o gennaio 1996, giusta
             quanto previsto dallo stesso capitolo, e' pubblicato nel
             supplemento  ordinario  n.  40  alla  Gazzetta Ufficiale
             della Repubblica italiana 28 febbraio 1996.
              -  L'avviso  di  entrata in vigore degli emendamenti al
             Capitolo  IV  della  Convenzione  internazionale  per la
             salvaguardia  della  vita umana in mare, SOLAS 74/83, in
             materia  di  Global maritime distress and safety system,
             adottati con risoluzione n. 1 dell'8 novembre 1988 dalla
             Conferenza  IMO  dei  Governi  contraenti la Convenzione
             SOLAS  74/83,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
             della   Repubblica   italiana   14 marzo  1992,  n.  62,
             supplemento ordinario n. 53
              -  Il  testo  della  regola 1 del Capitolo X della gia'
             citata   Convenzione  internazionale  del  1974  per  la
             salvaguardia della vita umana in mare e' il seguente:
              "Regola  1  -  (Definizioni). Agli effetti del presente
             capitolo:
              1. "Codice per le unita' veloci (HSC Code) e' il Codice
             internazionale   di   sicurezza  per  le  unita'  veloci
             (International  Code  of  Safety  for High Speed Craft -
             Volume  di  carena)  corrispondente al galleggiamento di
             progetto (m3).
              3.  L'espressione "Unita' costruita significa un'unita'
             la  cui  chiglia  venga  impostata  o che si trovi in un
             equivalente stato di avanzamento della costruzione.
              4.  L'espressione  "equivalente  stato  di  avanzamento
             della costruzione significa lo stato in cui:
                1. inizia la costruzione identificabile con un'unita'
             specifica; e
                2.  e' iniziata, per quell'unita', la sistemazione di
             posto  di  almeno 50 tonnellate o dell'1% della massa di
             tutto  il  materiale  strutturale assumendo il minore di
             tali due valori".
              -  Il  paragrafo 1.4.30 del citato Codice per le unita'
             veloci (HSC Code) e' il seguente:
              "1.4.30.  "Velocita'  massima e' la velocita' raggiunta
             alla massima potenza continuativa di propulsione, per la
             quale l'unita' e' certificata, al peso operativo massimo
             ed in acque tranquille".
              -  La regola 39 della "Convenzione internazionale del 5
             aprile 1979, sulle linee di massimo carico", definisce e
             disciplina la minima altezza di prora.
              -  Per  il  decreto  legislativo 3 agosto 1998, n. 314,
             vedi  note  alle premesse. Il testo dell'art. 3 di detto
             decreto e' il seguente:
              "Art.   3   (Riconoscimento)  -  1.  Il  Ministero  dei
             trasporti  e  della  navigazione,  sentito  il Ministero
             dell'ambiente  per  la  materia  di  propria competenza,
             riconosce  gli  organismi  che  si conformano ai criteri
             all'allegato 3.
              2.   Gli   organismi   richiedenti   il  riconoscimento
             presentano  istanza  al  Ministero dei trasporti e della
             navigazione   secondo   le   modalita'  e  le  procedure
             determinate  con decreto del Ministero dell'ambiente, da
             adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
             vigore del presente decreto.
              3.  Il  Ministero  dei  trasporti  e  della navigazione
             comunica   alla   commissione   e   agli   Stati  membri
             dell'Unione  europea gli organismi che hanno ottenuto il
             riconoscimento ai sensi del presente articolo".