Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle navi di
seguito indicate indipendentemente dalla loro bandiera, adibite a
viaggi nazionali:
a) alle navi da passeggeri nuove;
b) alle navi da passeggeri esistenti di lunghezza pari o
superiore a ventiquattro metri;
c) alle unita' veloci da passeggeri.
2. Le Autorita' marittime provvedono affinche' le navi e le unita'
veloci da passeggeri battenti bandiera di un Paese terzo siano
pienamente conformi ai requisiti del presente decreto, prima di
essere adibite a viaggi nazionali.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle seguenti navi da passeggeri:
1. navi da guerra e da trasporto truppe;
2. navi senza mezzi di propulsione meccanica;
3. navi costruite in materiale non metallico o equivalente, che
non ricadono sotto le norme relative alle unita' veloci o a
sostentamento dinamico;
4. navi in legno di costruzione primitiva;
5. originali e singole riproduzioni di navi da passeggeri
storiche, progettate prima del 1965, costruite principalmente con i
materiali originali;
6. navi da diporto che non sono ne' saranno dotate di
equipaggio e non trasportano piu' di dodici passeggeri a fini
commerciali;
7. navi che operano esclusivamente nelle aree portuali;
b) alle seguenti unita' veloci da passeggeri:
1. unita' da guerra e da trasporto truppe;
2. unita' da diporto che non sono dotate di equipaggio e non
trasportano piu' di dodici passeggeri a fini commerciali;
3. unita' che operano esclusivamente nelle aree portuali.