Art. 2. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle navi di seguito indicate indipendentemente dalla loro bandiera, adibite a viaggi nazionali: a) alle navi da passeggeri nuove; b) alle navi da passeggeri esistenti di lunghezza pari o superiore a ventiquattro metri; c) alle unita' veloci da passeggeri. 2. Le Autorita' marittime provvedono affinche' le navi e le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera di un Paese terzo siano pienamente conformi ai requisiti del presente decreto, prima di essere adibite a viaggi nazionali. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle seguenti navi da passeggeri: 1. navi da guerra e da trasporto truppe; 2. navi senza mezzi di propulsione meccanica; 3. navi costruite in materiale non metallico o equivalente, che non ricadono sotto le norme relative alle unita' veloci o a sostentamento dinamico; 4. navi in legno di costruzione primitiva; 5. originali e singole riproduzioni di navi da passeggeri storiche, progettate prima del 1965, costruite principalmente con i materiali originali; 6. navi da diporto che non sono ne' saranno dotate di equipaggio e non trasportano piu' di dodici passeggeri a fini commerciali; 7. navi che operano esclusivamente nelle aree portuali; b) alle seguenti unita' veloci da passeggeri: 1. unita' da guerra e da trasporto truppe; 2. unita' da diporto che non sono dotate di equipaggio e non trasportano piu' di dodici passeggeri a fini commerciali; 3. unita' che operano esclusivamente nelle aree portuali.