Art. 2. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle  navi  di
seguito indicate indipendentemente dalla  loro  bandiera,  adibite  a
viaggi nazionali: 
    a) alle navi da passeggeri nuove; 
    b)  alle  navi  da  passeggeri  esistenti  di  lunghezza  pari  o
superiore a ventiquattro metri; 
    c) alle unita' veloci da passeggeri. 
  2. Le Autorita' marittime provvedono affinche' le navi e le  unita'
veloci da passeggeri  battenti  bandiera  di  un  Paese  terzo  siano
pienamente conformi ai  requisiti  del  presente  decreto,  prima  di
essere adibite a viaggi nazionali. 
  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
    a) alle seguenti navi da passeggeri: 
      1. navi da guerra e da trasporto truppe; 
      2. navi senza mezzi di propulsione meccanica; 
      3. navi costruite in materiale non metallico o equivalente, che
non  ricadono  sotto  le  norme  relative  alle  unita'  veloci  o  a
sostentamento dinamico; 
      4. navi in legno di costruzione primitiva; 
      5. originali e  singole  riproduzioni  di  navi  da  passeggeri
storiche, progettate prima del 1965, costruite principalmente  con  i
materiali originali; 
      6.  navi  da  diporto  che  non  sono  ne'  saranno  dotate  di
equipaggio e  non  trasportano  piu'  di  dodici  passeggeri  a  fini
commerciali; 
      7. navi che operano esclusivamente nelle aree portuali; 
    b) alle seguenti unita' veloci da passeggeri: 
      1. unita' da guerra e da trasporto truppe; 
      2. unita' da diporto che non sono dotate di  equipaggio  e  non
trasportano piu' di dodici passeggeri a fini commerciali; 
      3. unita' che operano esclusivamente nelle aree portuali.