Art. 3.
Classi di navi da passeggeri e categorie di unita' veloci da
passeggeri
1. Le navi da passeggeri sono suddivise nelle seguenti classi, a
seconda dei tratti di mare in cui operano:
"classe A": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali diversi
dai viaggi effettuati dalle navi delle classi B, C e D;
"classe B": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nel
corso dei quali navigano a una distanza massima di 20 miglia dalla
linea di costa;
"classe C": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nel
corso dei quali navigano a una distanza massima di 15 miglia da un
luogo di rifugio e di 5 miglia dalla linea di costa;
"classe D": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nel
corso dei quali navigano a una distanza massima di 6 miglia da un
luogo di rifugio e di 3 miglia dalla linea di costa.
2. Le unita' veloci da passeggeri sono suddivise nelle seguenti
categorie:
a) "Unita' di categoria A": qualunque unita' veloce da
passeggeri:
1. che operi su di un percorso in cui si sia dimostrato, a
soddisfazione degli Stati di bandiera e dei porti interessati, che
esiste un'alta probabilita', in caso di evacuazione in qualsiasi
punto del percorso, che passeggeri e membri dell'equipaggio possano
essere soccorsi in sicurezza entro il minore dei seguenti tempi:
a) tempo necessario per preservare le persone, che si trovano
sui mezzi di salvataggio, dai pericoli di ipotermia, nelle peggiori
condizioni ipotizzate,
b) tempo appropriato in relazione alle condizioni ambientali
ed alla configurazione geografica della zona del percorso, o
c) quattro ore;
2. che trasporti non piu' di 450 passeggeri.
b) "Unita' di categoria B": qualunque unita' veloce da passeggeri
diversa da una "Unita' di categoria A", con macchinari e sistemi di
sicurezza sistemati in modo che, nel caso di un'avaria che interessi
qualsiasi macchinario essenziale ed i sistemi di sicurezza di un
compartimento, l'unita' mantenga la capacita' di navigare in
sicurezza.