Art. 4.
Requisiti di sicurezza
1. Le navi da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri nuove e
esistenti, adibite a viaggi nazionali, devono essere conformi alle
norme in materia di sicurezza stabilite dal presente decreto.
2. Per quanto riguarda le navi da passeggeri, nuove ed esistenti,
delle classi A, B, C e D:
a) i processi di costruzione e manutenzione dello scafo,
dell'apparato motore principale e ausiliario, degli impianti
elettrici e automatici devono essere conformi ai requisiti
specificati, ai fini della classificazione, dalle norme di un
organismo riconosciuto;
b) si applicano le disposizioni del capitolo IV, e relativi
emendamenti GMDSS del 1988, e dei capitoli V e VI della "SOLAS 1974";
c) per le apparecchiature di navigazione valgono le disposizioni
di cui alla regola 12, capitolo V, della "SOLAS 1974".
L'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato A.l del decreto
del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, conforme alle
disposizioni del decreto stesso, e' considerato conforme anche alle
disposizioni in materia di approvazione del tipo di cui alla regola
V/12, lettera r), della "SOLAS 1974".
3. Per quanto riguarda le navi da passeggeri nuove:
a) requisiti generali:
1. le navi da passeggeri nuove di classe A devono essere
pienamente conformi ai requisiti della "SOLAS 1974" e ai pertinenti
requisiti specifici fissati dal presente decreto e dall'allegato I.
Per quanto riguarda le regole la cui interpretazione e' lasciata, a
norma della "SOLAS 1974", alla discrezionalita' dell'amministrazione,
si applicano le interpretazioni contenute nell'allegato I;
2. le navi da passeggeri nuove delle classi B, C e D devono
essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati dal
presente decreto e dall'allegato I;
b) requisiti relativi alle linee di massimo carico:
1. le navi da passeggeri nuove di lunghezza pari o superiore a
24 metri devono essere conformi alla convenzione "LL66";
2. i criteri che garantiscano un livello di sicurezza
equivalente a quelli della convenzione "LL66" si applicano, per
quanto riguarda la lunghezza e la classe, alle navi nuove di
lunghezza inferiore a 24 metri;
3. in deroga a quanto previsto ai paragrafi b)1 e b)2, le navi
da passeggeri nuove di classe D sono esonerate dall'osservanza del
requisito sull'altezza minima della prora stabilito nella convenzione
"LL66",
4. le navi da passeggeri nuove dalle classi A, B, C e D sono
provviste di ponte completo.
4. Per quanto riguarda le navi da passeggeri esistenti:
a) le navi da passeggeri esistenti di classe A devono essere
conformi alle regole applicabili alle navi da passeggeri esistenti,
definite nella "SOLAS 1974" e ai pertinenti requisiti specifici
fissati dal presente decreto e dall'allegato I. Per quanto riguarda
le regole la cui interpretazione e' lasciata dalla "SOLAS 1974" alla
discrezionalita' dei singoli Stati, si applicano le interpretazioni
contenute nell'allegato I;
b) le navi da passeggeri esistenti di classe B devono essere
conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati nel presente
decreto e nell'allegato I;
c) le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D devono
essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati dal
presente decreto e dal capitolo III dell'allegato I, nonche' dalla
legge 5 giugno 1962, n. 616 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Prima che le navi da passeggeri
esistenti delle classi C e D battenti bandiera di altro Stato membro
possano essere adibite a viaggi nazionali regolari, lo Stato di
bandiera deve ottenere l'accordo dell'Amministrazione
sull'equivalenza del livello di sicurezza previsto dalle citate
norme;
d) le navi che subiscono riparazioni, cambiamenti e modifiche di
grande entita' e conseguenti variazioni del loro equipaggiamento
devono soddisfare i requisiti per navi nuove di cui al comma 3,
lettera a). I cambiamenti apportati a una nave esistente al solo
scopo di adeguarla a una norma di sicurezza superiore non sono
considerati cambiamenti di grande entita';
e) se non altrimenti disposto nella "SOLAS 1974", le disposizioni
di cui alla lettera a) e, se non altrimenti disposto dall'allegato I,
le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano ad una
nave la cui chiglia era stata impostata o che si trovava a un
equivalente stadio di costruzione:
1. a una data anteriore al 1o gennaio 1940: fino al 1o luglio
2006;
2. al 1o gennaio 1940 o a una data posteriore, ma anteriore al
31 dicembre 1962: fino al 1o luglio 2007;
3. al 1o gennaio 1963 o a una data posteriore, ma anteriore al
31 dicembre 1974: fino al 1o luglio 2008;
4. al 1o gennaio 1975 o a una data posteriore, ma anteriore al
31 dicembre 1984: fino al 1o luglio 2009;
5. al 1o gennaio 1985 o a una data posteriore, ma anteriore
alla data di entrata in vigore del presente decreto: fino al 1o
luglio 2010.
5. Per quanto riguarda le unita' veloci da passeggeri battenti
bandiera di altro Stato membro:
a) le unita' veloci da passeggeri costruite o sottoposte a
riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande entita', alla data del
1o gennaio 1996 o successivamente sono conformi ai requisiti
stabiliti dalla regola X/3 della "SOLAS 1974", a meno che:
1. la chiglia sia stata impostata o l'unita' si trovava a un
equivalente stadio di costruzione non oltre la data del 4 giugno
1998, e
2. la consegna e la commessa siano avvenute non oltre sei mesi
dalla data del 4 giugno 1998, e
3. siano pienamente conformi ai requisiti del codice di
sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico, (Code of Safety for
Dynamically Supported Craft, DSC Code) contenuto nella risoluzione
A.373(X) dell'Assemblea dell'IMO del 14 novembre 1977, come
modificato dalla risoluzione MSC 37(63) del comitato della sicurezza
marittima del 19 maggio 1994;
b) le unita' veloci da passeggeri costruite anterioriormente al
1o gennaio 1996 in base ai requisiti stabiliti dal codice per le
unita' veloci continuano l'attivita' certificata a norma di tale
codice;
c) le unita' veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1o
gennaio 1996, non conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le
unita' veloci e conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le
unita' a sostentamento dinamico possono essere ammesse a viaggi
nazionali in tratti di mare italiani solo previo accordo
dell'Amministrazione;
d) i processi di costruzione e manutenzione delle unita' veloci
da passeggeri e delle relative apparecchiature sono conformi alle
norme fissate, ai fini della classificazione, da un organismo
riconosciuto.
6. Per quanto riguarda le unita' veloci da passeggeri battenti
bandiera italiana:
a) le unita' veloci da passeggeri costruite o sottoposte a
riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande entita', alla data del
1o gennaio 1996 o successivamente devono essere conformi ai requisiti
stabiliti dalla regola X/3 della "SOLAS 1974", a meno che:
1. la chiglia sia stata impostata o l'unita' si trovava a un
equivalente stadio di costruzione non oltre la data del 4 giugno
1998, e
2. la consegna e la commessa siano avvenute non oltre sei mesi
dalla data del 4 giugno 1998, e
3. siano state classificate quali unita' a sostentamento
dinamico da un organismo riconosciuto;
b) le unita' veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1o
gennaio 1996 in base ai requisiti stabiliti dal codice per le unita'
veloci e quelle gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, continuano l'attivita' certificata secondo la
normativa ad esse applicabile;
c) i processi di costruzione e manutenzione delle unita' veloci
da passeggeri e delle relative apparecchiature devono essere conformi
alle norme fissate, ai fini della classificazione, da un organismo
riconosciuto.
Note all'art. 4:
- Per il Capitolo IV della Convenzione internazionale
per la salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS 74/83,
in materia di Global maritime distress and safety system,
vedi note all'art. 1.
- I capitoli V e VI della Convenzione internazionale
per la salvaguardia della vita umana in mare sono relativi
rispettivamente alla "Sicurezza della navigazione" ed al
"Trasporto di carichi".
- Il testo della regola 12 del citato capitolo V della
citata Convenzione SOLAS e' il seguente:
"Regola 12 (Apparecchiature di navigazione):
(a) Agli effetti della presente Regola, la parola
"costruita" riferita a una nave significa uno stadio di
costruzione in cui:
(i) e' impostata la chiglia; o
(ii) inizia la costruzione identificabile con una
nave specfica; o
(iii) e' iniziata, per quella nave, la sistemazione
in posto di almeno 50 tonnellate o dell'1% della massa
stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il
minore di questi due valori;
(b) (i) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a
150 tonnellate devono essere provviste di:
(1) una bussola magnetica normale, salvo
l'eccezione di cui al sottoparagrafo (iv);
(2) una bussola magnetica di governo, a meno che
non si possano avere indicazioni di rotta dalla bussola
magnetica normale di cui al punto (1) e sia chiaramente
leggibile dal timoniere al posto di governo principale;
(3) mezzi adeguati di comunicazione tra il posto
della bussola normale e il posto normale di comando della
navigazione, a soddisfazione dell'Amministrazione; e
(4) mezzi per prendere i rilevamenti su un arco di
orizzonte di 360°, o su un arco il piu' vicino possibile a
360°.
(ii) Ognuna delle bussole magnetiche di cui in (i)
deve essere debitamente regolata e la sua tavola o curva
delle deviazioni residue deve essere sempre disponibile.
(iii) Deve esservi una bussola magnetica di
riserva, intercambiabile con la bussola normale, a meno che
non vi sia la bussola di governo di cui al sottoparagrafo
(i) (2) o una girobussola.
(iv) L'Amministrazione, se considera irragionevole
o non necessario richiedere una bussola magnetica normale,
puo' esentare singole navi dalle presenti norme, se la
natura del viaggio, la vicinanza della nave alla terra o il
tipo di nave non giustifica una bussola normale, purche' in
ogni caso vi sia un'adatta bussola di governo;
(c) Le navi di stazza lorda inferiore a 150
tonnellate devono avere una bussola di governo e mezzi per
prendere i rilevamenti nella misura in cui
l'Amministrazione consideri cio' ragionevole e praticamente
possibile;
(d) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500
tonellate costruite il 1o settembre 1984 o dopo tale data
devono avere una girobussola rispondente ai seguenti
requisiti:
(i) la girobussola madre o un giro-ripetitore
devono essere chiaramente leggibili dal timoniere al posto
di governo principale;
(ii) sulle navi di stazza lorda uguale o superiore
a 1600 tonnellate devono esservi un giro-ripetitore o
giro-ripetitori, opportunamente sistemati per prendere i
rilevamenti su un arco di orizzonte di 360o, o su un arco
il piu' vicino possibile a 360o;
(e) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600
tonnellate costruite prima del 1o settembre 1984, quando
adibite a viaggi internazionali, devono avere una
girobussola rispondente ai requisiti del paragrafo (d);
(f) Le navi con posti di governo di emergenza devono
essere munite almeno di telefono o altro mezzo di
comunicazione per ritrasmettere a tali posti informazioni
di rotta. Inoltre, sui navi aventi stazza lorda uguale o
superiore a 500 tonnellate costruite il 1o febbraio 1992 o
dopo tale data, devono essere previste sistemazioni per
fornire letture ottiche della bussola al posto di governo
di emergenza;
(g) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500
tonnellate costruite il 1o settembre 1984 o dopo tale data
e le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600
tonnellate costruite prima del 1o settembre 1984 dovranno
essere dotate di installazioni radar. Dal 1o febbraio 1995,
l'installazione radar dovra' essere in grado di funzionare
nella banda di frequenza di 9 GHz. Inoltre, dopo il 1o
febbraio 1995, le navi da passeggeri, indipendentemente
dalla stazza, e le navi da carico di stazza lorda uguale o
superiore a 300 tonnellate, quando impegnate in viaggi
internazionali, dovranno essere dotate di una installazione
radar in grado di funzionare nella banda di frequenza di 9
GHz. Le navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 500
tonnellate e le navi da carico di stazza lorda uguale o
superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate
possono essere esentate dall'obbligo della conformita' con
le prescrizioni di cui a paragrafo (r) a discrezione
dell'Amministrazione, purche' l'apparecchiature sia
pienamente compatibile con i radar a risposta per ricerca e
soccorso.
(h) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a
10.000 tonnellate devono essere dotate di due installazioni
radar, ciascuna capace di funzionare indipendentemente
dall'altra. Dal 1o febbraio 1995, almeno una delle
installazioni radar dovra' essere capace di funzionare
nella banda di frequenza di 9 GHz.
(i) Sulle navi che, a norma dei paragrafi (g) o (h),
devono avere un impianto radar, devono esservi mezzi per il
tracciamento delle letture radar in plancia. Sulle navi di
stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite
il 1o settembre 1984 o dopo tale data i mezzi di
tracciamento devono essere efficaci almeno quanto un
tracciatore a riflessione.
(j) Deve esservi un ausilio automatico per
tracciamenti radar su:
(1) navi di stazza lorda uguale o superiore a
10.000 tonnellate costruite il 1o settembre 1984 o dopo
tale data;
(2) navi petroliere costruite prima del 1o
settembre 1984, come segue:
(aa) se di stazza lorda uguale o superiore a
40.000 tonnellate dal 1o gennaio 1985;
(bb) se di stazza lorda uguale o superiore a
10.000 tonnellate, ma inferiore a 40.000 tonnellate, dal 1o
gennaio 1986;
(3) navi non petroliere costruite prima del 1o
settembre 1984, come segue:
(aa) se di stazza lorda uguale o superiore a
40.000 tonnellate dal 1o settembre 1986;
(bb) se di stazza lorda uguale o superiore a
20.000 tonnellate ma inferiore a 40.000 tonnellate, dal 1o
settembre 1987;
(cc) se di stazza lorda uguale o superiore a
15.000 tonnellate ma inferiore a 20.000 tonnellate, dal 1o
settembre 1988.
(i) Ausili automatici per tracciamenti radar
sistemati prima del 1o settembre 1984 che non rispondano
pienamente agli standard di funzionamento adottati dall'IMO
possono, a discrezione dell'Amministrazione, essere
mantenuti fino al 1o gennaio 1991.
(ii) L'Amministrazione puo' esentare dalle
prescrizioni del presente paragrafo certe navi in quei casi
in cui consideri irragionevole o non necessario provvederle
dell'apparecchiatura di cui si tratta o quando le navi
vengano tenute permanentemente fuori servizio per due anni
dalla data ad esse applicabile.
(k) Le navi, adibite a viaggi internazionali, di
stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite
prima del 25 maggio 1980 e quelle di stazza lorda uguale o
superiore a 500 tonnellate costruite il 25 maggio 1980 o
dopo tale data, devono essere dotate di un econometro.
(l) Le navi, adibite a viaggi internazionali, di
stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate costruite
prima del 1o settembre 1984 devono essere dotate di un
apparecchio indicatore di velocita' e distanza. Le navi
che, a norma del paragrafo (1), devono essere dotate di un
ausilio automatico per tracciamenti radar, devono essere
dotate di un apparecchio indicatore di velocita' e distanza
attraverso l'acqua.
(m) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600
tonnellate costruite prima del 1o settembre 1984 e tutte le
navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate
costruite il 1o settembre 1984 o dopo tale data devono
essere dotate di indicatori che diano l'angolo del timone,
il numero di giri d'ogni elica ed inoltre, se tali navi
hanno eliche a pale orientabili o eliche di spinta
laterale, il passo e il modo di funzionamento di tali
eliche. Tutti questi indicatori devono essere leggibili dal
posto di governo.
(n) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a
100.000 tonnellate costruite il 1o settembre 1984 o dopo
tale data devono essere dotate di un apparecchio per
l'indicazione della velocita' di accostata.
(o) Salvo quanto prescritto nelle Regole 1/7(b)(ii),
1/8 e 1/9, mentre deve essere presa ogni ragionevole misura
per mantenere in condizioni operative efficienti gli
apparecchi di cui ai paragrafi da (d) ad (n), cattivi
funzionamenti delle apparecchiature non devono essere
considerati tali da rendere la nave inadatta alla
navigazione o come motivo per ritardare la partenza della
nave da porti dove non siano prontamente disponibili
attrezzature per riparazioni.
(p) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600
tonnellate, quando impegnate in viaggi internazionali,
devono essere dotate di radiogoniometro. L'Amministrazione
puo' esentare una nave da questa prescrizione se considera
non ragionevole o non necessario che la nave sia dotata di
tale apparecchio, oppure se la nave e' dotata di altre
apparecchiature di radionavigazione adatte per essere usate
per tutta la durata dei viaggi previsti.
(q) Fino al 1o febbraio 1999, le navi di stazza lorda
uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite il 25 maggio
1980 o dopo tale data e prima del 1o febbraio 1995, se
impiegate in viaggi internazionali, dovranno essere dotate
di apparecchiature radio per la localizzazione sulla
frequenza radiotelefonica di soccorso.
(r) Tutte le apparecchiature sistemate a bordo in
accordo con la presente Regola devono essere di tipo
approvato dall'Amministrazione. Le apparecchiature
sistemate a bordo il 1o settembre 1984 o dopo tale data
devono essere conformi ad appropriati standard di
funzionamento non inferiori a quelli adottati dall'IMO.
Apparecchiature installate prima dell'adozione dei relativi
standard di funzionamento possono essere esentate dalla
piena rispondenza a tali standard a discrezione
dell'Amministrazione, con la dovuta attenzione ai criteri
raccomandati che l'IMO puo' adottare nei riguardi degli
standard in questione.
(s) Una unita', rigidamente connessa, composta da una
nave che spinge e da una nave spinta, quando progettata
come combinazione tra un rimorchiatore apposito ed
integrato ed una chiatta, deve essere considerata, ai fini
della presente Regola, come un'unica nave.
(t) Se l'applicazione delle norme della presente
Regola portasse alla necessita' di modifiche strutturali ad
una nave costruita prima del 1o settembre 1984,
l'Amministrazione potrebbe ammettere un'estensione del
limite di tempo per la sistemazione della apparecchiatura
richiesta, non pero' oltre il 1o settembre 1989, tenendo
conto della prima visita di carena programmata per tale
nave richiesta dalle presenti Regole.
(u) Salvo quanto previsto altrimenti nella presente
Regola, l'Amministrazione puo' concedere a singole navi
esenzioni di natura parziale o condizionale quando una nave
effettua un viaggio in cui la sua distanza massima dalla
costa, la lunghezza e la natura del viaggio, l'assenza di
pericoli generici di navigazione ed altre condizioni che
possano influire sulla sicurezza siano tali da rendere
irragionevole o non necessaria la piena applicazione della
presente Regola. Per la decisione di concedere o no
esenzioni ad una singola nave, l'Amministrazione deve
considerare l'effetto che una esenzione puo' avere sulla
sicurezza di tutte le altre navi".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1999, n. 407, vedi note alle premesse.
- Il testo della Regola V/12, lettera r) della
Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare e' il seguente:
"Regola 12 (Apparecchiature di navigazione):
(a) a (q) (omissis);
(r) Tutte le apparecchiature sistemate a bordo in
accordo con la presente regola devono essere di tipo
approvato dall'Amministrazione. Le apparecchiature
sistemate a bordo il 1o settembre 1984 o dopo tale data
devono essere conformi ad appropriati standard di
funzionamento non inferiori a quelli adottati dall'IMO.
Apparecchiature installate prima dell'adozione dei relativi
standard di funzionamento possono essere esentate dalla
piena rispondenza a tali standard a discrezione
dell'Amministrazione, con la dovuta attenzione ai criteri
raccomandati che l'IMO puo' adottare nei riguardi degli
standard in questione.
(s) (omissis)".
- Per la legge 5 giugno 1962, n. 616 vedi note alle
premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8
novembre 1991, n. 435, vedi note alle premesse.
- Il testo della Regola X/3 della Convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare
e il seguente:
"Regola 3 (Prescrizioni per le unita' veloci). - 1.
Nonostante quanto disposto nei Capitoli dal I al IV e nella
Regola V/12, un'unita' veloce la quale soddisfi
completamente alle prescrizioni del Codice per le unita'
veloci e che sia stata visitata e certificata come previsto
da tale Codice dovra' essere considerata come soddisfacente
alle prescrizioni dei Capitoli dal I al IV e della Regola
V/12.
Agli effetti della presente Regola, le prescrizioni del
Codice devono essere considerate come obbligatorie.
2. I certificati e i permessi rilasciati a norma del
Codice per le unita' veloci devono avere la stessa
efficacia e ricevere lo stesso riconoscimento come i
certificati rilasciati a norma del Capitolo I".