Art. 4. 
                       Requisiti di sicurezza 
  1. Le navi da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri  nuove  e
esistenti, adibite a viaggi nazionali, devono  essere  conformi  alle
norme in materia di sicurezza stabilite dal presente decreto. 
  2. Per quanto riguarda le navi da passeggeri, nuove  ed  esistenti,
delle classi A, B, C e D: 
    a)  i  processi  di  costruzione  e  manutenzione  dello   scafo,
dell'apparato  motore  principale  e   ausiliario,   degli   impianti
elettrici  e  automatici  devono   essere   conformi   ai   requisiti
specificati,  ai  fini  della  classificazione,  dalle  norme  di  un
organismo riconosciuto; 
    b) si applicano le  disposizioni  del  capitolo  IV,  e  relativi
emendamenti GMDSS del 1988, e dei capitoli V e VI della "SOLAS 1974"; 
    c) per le apparecchiature di navigazione valgono le  disposizioni
di  cui  alla  regola   12,   capitolo   V,   della   "SOLAS   1974".
L'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato  A.l  del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, conforme alle
disposizioni del decreto stesso, e' considerato conforme  anche  alle
disposizioni in materia di approvazione del tipo di cui  alla  regola
V/12, lettera r), della "SOLAS 1974". 
  3. Per quanto riguarda le navi da passeggeri nuove: 
    a) requisiti generali: 
      1. le navi da  passeggeri  nuove  di  classe  A  devono  essere
pienamente conformi ai requisiti della "SOLAS 1974" e  ai  pertinenti
requisiti specifici fissati dal presente decreto e  dall'allegato  I.
Per quanto riguarda le regole la cui interpretazione e'  lasciata,  a
norma della "SOLAS 1974", alla discrezionalita' dell'amministrazione,
si applicano le interpretazioni contenute nell'allegato I; 
      2. le navi da passeggeri nuove delle classi B,  C  e  D  devono
essere  conformi  ai  pertinenti  requisiti  specifici  fissati   dal
presente decreto e dall'allegato I; 
    b) requisiti relativi alle linee di massimo carico: 
      1. le navi da passeggeri nuove di lunghezza pari o superiore  a
24 metri devono essere conformi alla convenzione "LL66"; 
      2.  i  criteri  che  garantiscano  un  livello   di   sicurezza
equivalente a quelli  della  convenzione  "LL66"  si  applicano,  per
quanto riguarda  la  lunghezza  e  la  classe,  alle  navi  nuove  di
lunghezza inferiore a 24 metri; 
      3. in deroga a quanto previsto ai paragrafi b)1 e b)2, le  navi
da passeggeri nuove di classe D sono  esonerate  dall'osservanza  del
requisito sull'altezza minima della prora stabilito nella convenzione
"LL66", 
      4. le navi da passeggeri nuove dalle classi A, B, C  e  D  sono
provviste di ponte completo. 
  4. Per quanto riguarda le navi da passeggeri esistenti: 
    a) le navi da passeggeri esistenti  di  classe  A  devono  essere
conformi alle regole applicabili alle navi da  passeggeri  esistenti,
definite nella "SOLAS  1974"  e  ai  pertinenti  requisiti  specifici
fissati dal presente decreto e dall'allegato I. Per  quanto  riguarda
le regole la cui interpretazione e' lasciata dalla "SOLAS 1974"  alla
discrezionalita' dei singoli Stati, si applicano  le  interpretazioni
contenute nell'allegato I; 
    b) le navi da passeggeri esistenti  di  classe  B  devono  essere
conformi ai  pertinenti  requisiti  specifici  fissati  nel  presente
decreto e nell'allegato I; 
    c) le navi da passeggeri esistenti delle  classi  C  e  D  devono
essere  conformi  ai  pertinenti  requisiti  specifici  fissati   dal
presente decreto e dal capitolo III dell'allegato  I,  nonche'  dalla
legge 5 giugno 1962, n.  616  e  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Prima che le navi  da  passeggeri
esistenti delle classi C e D battenti bandiera di altro Stato  membro
possano essere adibite a  viaggi  nazionali  regolari,  lo  Stato  di
bandiera     deve     ottenere     l'accordo     dell'Amministrazione
sull'equivalenza del  livello  di  sicurezza  previsto  dalle  citate
norme; 
    d) le navi che subiscono riparazioni, cambiamenti e modifiche  di
grande entita' e  conseguenti  variazioni  del  loro  equipaggiamento
devono soddisfare i requisiti per navi  nuove  di  cui  al  comma  3,
lettera a). I cambiamenti apportati a  una  nave  esistente  al  solo
scopo di adeguarla a  una  norma  di  sicurezza  superiore  non  sono
considerati cambiamenti di grande entita'; 
    e) se non altrimenti disposto nella "SOLAS 1974", le disposizioni
di cui alla lettera a) e, se non altrimenti disposto dall'allegato I,
le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano  ad  una
nave la cui chiglia era  stata  impostata  o  che  si  trovava  a  un
equivalente stadio di costruzione: 
      1. a una data anteriore al 1o gennaio 1940: fino al  1o  luglio
2006; 
      2. al 1o gennaio 1940 o a una data posteriore, ma anteriore  al
31 dicembre 1962: fino al 1o luglio 2007; 
      3. al 1o gennaio 1963 o a una data posteriore, ma anteriore  al
31 dicembre 1974: fino al 1o luglio 2008; 
      4. al 1o gennaio 1975 o a una data posteriore, ma anteriore  al
31 dicembre 1984: fino al 1o luglio 2009; 
      5. al 1o gennaio 1985 o a una  data  posteriore,  ma  anteriore
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto:  fino  al  1o
luglio 2010. 
  5. Per quanto riguarda le  unita'  veloci  da  passeggeri  battenti
bandiera di altro Stato membro: 
    a) le unita'  veloci  da  passeggeri  costruite  o  sottoposte  a
riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande entita', alla data del
1o  gennaio  1996  o  successivamente  sono  conformi  ai   requisiti
stabiliti dalla regola X/3 della "SOLAS 1974", a meno che: 
      1. la chiglia sia stata impostata o l'unita' si  trovava  a  un
equivalente stadio di costruzione non oltre  la  data  del  4  giugno
1998, e 
      2. la consegna e la commessa siano avvenute non oltre sei  mesi
dalla data del 4 giugno 1998, e 
      3.  siano  pienamente  conformi  ai  requisiti  del  codice  di
sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico, (Code of Safety for
Dynamically Supported Craft, DSC Code)  contenuto  nella  risoluzione
A.373(X)  dell'Assemblea  dell'IMO  del  14   novembre   1977,   come
modificato dalla risoluzione MSC 37(63) del comitato della  sicurezza
marittima del 19 maggio 1994; 
    b) le unita' veloci da passeggeri costruite  anterioriormente  al
1o gennaio 1996 in base ai requisiti  stabiliti  dal  codice  per  le
unita' veloci continuano l'attivita'  certificata  a  norma  di  tale
codice; 
    c) le unita' veloci da passeggeri costruite anteriormente  al  1o
gennaio 1996, non conformi ai requisiti stabiliti dal codice  per  le
unita' veloci e conformi ai requisiti del codice di sicurezza per  le
unita' a sostentamento  dinamico  possono  essere  ammesse  a  viaggi
nazionali  in  tratti  di   mare   italiani   solo   previo   accordo
dell'Amministrazione; 
    d) i processi di costruzione e manutenzione delle  unita'  veloci
da passeggeri e delle relative  apparecchiature  sono  conformi  alle
norme  fissate,  ai  fini  della  classificazione,  da  un  organismo
riconosciuto. 
  6. Per quanto riguarda le  unita'  veloci  da  passeggeri  battenti
bandiera italiana: 
    a) le unita'  veloci  da  passeggeri  costruite  o  sottoposte  a
riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande entita', alla data del
1o gennaio 1996 o successivamente devono essere conformi ai requisiti
stabiliti dalla regola X/3 della "SOLAS 1974", a meno che: 
      1. la chiglia sia stata impostata o l'unita' si  trovava  a  un
equivalente stadio di costruzione non oltre  la  data  del  4  giugno
1998, e 
      2. la consegna e la commessa siano avvenute non oltre sei  mesi
dalla data del 4 giugno 1998, e 
      3.  siano  state  classificate  quali  unita'  a  sostentamento
dinamico da un organismo riconosciuto; 
    b) le unita' veloci da passeggeri costruite anteriormente  al  1o
gennaio 1996 in base ai requisiti stabiliti dal codice per le  unita'
veloci e quelle gia' in esercizio alla data di entrata in vigore  del
presente  decreto,  continuano  l'attivita'  certificata  secondo  la
normativa ad esse applicabile; 
    c) i processi di costruzione e manutenzione delle  unita'  veloci
da passeggeri e delle relative apparecchiature devono essere conformi
alle norme fissate, ai fini della classificazione,  da  un  organismo
riconosciuto. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il Capitolo IV della  Convenzione  internazionale
          per la salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS  74/83,
          in materia di Global maritime distress and  safety  system,
          vedi note all'art. 1. 
              - I capitoli V e VI  della  Convenzione  internazionale
          per la salvaguardia della vita umana in mare sono  relativi
          rispettivamente alla "Sicurezza della  navigazione"  ed  al
          "Trasporto di carichi". 
              - Il testo della regola 12 del citato capitolo V  della
          citata Convenzione SOLAS e' il seguente: 
              "Regola 12 (Apparecchiature di navigazione): 
                (a) Agli effetti della  presente  Regola,  la  parola
          "costruita" riferita a una nave  significa  uno  stadio  di
          costruzione in cui: 
                  (i) e' impostata la chiglia; o 
                  (ii) inizia la costruzione identificabile  con  una
          nave specfica; o 
                  (iii) e' iniziata, per quella nave, la sistemazione
          in posto di almeno 50  tonnellate  o  dell'1%  della  massa
          stimata di tutto il  materiale  strutturale,  assumendo  il
          minore di questi due valori; 
                (b) (i) Le navi di stazza lorda uguale o superiore  a
          150 tonnellate devono essere provviste di: 
                  (1)   una   bussola   magnetica   normale,    salvo
          l'eccezione di cui al sottoparagrafo (iv); 
                  (2) una bussola magnetica di governo,  a  meno  che
          non si possano avere indicazioni  di  rotta  dalla  bussola
          magnetica normale di cui al punto  (1)  e  sia  chiaramente
          leggibile dal timoniere al posto di governo principale; 
                  (3) mezzi adeguati di comunicazione  tra  il  posto
          della bussola normale e il posto normale di  comando  della
          navigazione, a soddisfazione dell'Amministrazione; e 
                  (4) mezzi per prendere i rilevamenti su un arco  di
          orizzonte di 360°, o su un arco il piu' vicino possibile  a
          360°. 
                  (ii) Ognuna delle bussole magnetiche di cui in  (i)
          deve essere debitamente regolata e la sua  tavola  o  curva
          delle deviazioni residue deve essere sempre disponibile. 
                  (iii)  Deve  esservi  una  bussola   magnetica   di
          riserva, intercambiabile con la bussola normale, a meno che
          non vi sia la bussola di governo di cui  al  sottoparagrafo
          (i) (2) o una girobussola. 
                  (iv) L'Amministrazione, se considera  irragionevole
          o non necessario richiedere una bussola magnetica  normale,
          puo' esentare singole navi  dalle  presenti  norme,  se  la
          natura del viaggio, la vicinanza della nave alla terra o il
          tipo di nave non giustifica una bussola normale, purche' in
          ogni caso vi sia un'adatta bussola di governo; 
                (c)  Le  navi  di  stazza  lorda  inferiore   a   150
          tonnellate devono avere una bussola di governo e mezzi  per
          prendere   i    rilevamenti    nella    misura    in    cui
          l'Amministrazione consideri cio' ragionevole e praticamente
          possibile; 
                (d) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a  500
          tonellate costruite il 1o settembre 1984 o dopo  tale  data
          devono  avere  una  girobussola  rispondente  ai   seguenti
          requisiti: 
                  (i)  la  girobussola  madre  o  un  giro-ripetitore
          devono essere chiaramente leggibili dal timoniere al  posto
          di governo principale; 
                  (ii) sulle navi di stazza lorda uguale o  superiore
          a 1600  tonnellate  devono  esservi  un  giro-ripetitore  o
          giro-ripetitori, opportunamente sistemati  per  prendere  i
          rilevamenti su un arco di orizzonte di 360o, o su  un  arco
          il piu' vicino possibile a 360o; 
                (e) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600
          tonnellate costruite prima del 1o  settembre  1984,  quando
          adibite  a  viaggi   internazionali,   devono   avere   una
          girobussola rispondente ai requisiti del paragrafo (d); 
                (f) Le navi con posti di governo di emergenza  devono
          essere  munite  almeno  di  telefono  o  altro   mezzo   di
          comunicazione per ritrasmettere a tali  posti  informazioni
          di rotta. Inoltre, sui navi aventi stazza  lorda  uguale  o
          superiore a 500 tonnellate costruite il 1o febbraio 1992  o
          dopo tale data, devono  essere  previste  sistemazioni  per
          fornire letture ottiche della bussola al posto  di  governo
          di emergenza; 
                (g) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a  500
          tonnellate costruite il 1o settembre 1984 o dopo tale  data
          e le navi  di  stazza  lorda  uguale  o  superiore  a  1600
          tonnellate costruite prima del 1o settembre  1984  dovranno
          essere dotate di installazioni radar. Dal 1o febbraio 1995,
          l'installazione radar dovra' essere in grado di  funzionare
          nella banda di frequenza di 9  GHz.  Inoltre,  dopo  il  1o
          febbraio 1995, le  navi  da  passeggeri,  indipendentemente
          dalla stazza, e le navi da carico di stazza lorda uguale  o
          superiore a 300  tonnellate,  quando  impegnate  in  viaggi
          internazionali, dovranno essere dotate di una installazione
          radar in grado di funzionare nella banda di frequenza di  9
          GHz. Le navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a  500
          tonnellate e le navi da carico di  stazza  lorda  uguale  o
          superiore a 300 tonnellate ma inferiore  a  500  tonnellate
          possono essere esentate dall'obbligo della conformita'  con
          le prescrizioni  di  cui  a  paragrafo  (r)  a  discrezione
          dell'Amministrazione,   purche'    l'apparecchiature    sia
          pienamente compatibile con i radar a risposta per ricerca e
          soccorso. 
                (h) Le navi di stazza  lorda  uguale  o  superiore  a
          10.000 tonnellate devono essere dotate di due installazioni
          radar,  ciascuna  capace  di  funzionare  indipendentemente
          dall'altra.  Dal  1o  febbraio  1995,  almeno   una   delle
          installazioni radar  dovra'  essere  capace  di  funzionare
          nella banda di frequenza di 9 GHz. 
                (i) Sulle navi che, a norma dei paragrafi (g) o  (h),
          devono avere un impianto radar, devono esservi mezzi per il
          tracciamento delle letture radar in plancia. Sulle navi  di
          stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite
          il  1o  settembre  1984  o  dopo  tale  data  i  mezzi   di
          tracciamento  devono  essere  efficaci  almeno  quanto   un
          tracciatore a riflessione. 
                (j)  Deve   esservi   un   ausilio   automatico   per
          tracciamenti radar su: 
                  (1) navi di  stazza  lorda  uguale  o  superiore  a
          10.000 tonnellate costruite il 1o  settembre  1984  o  dopo
          tale data; 
                  (2)  navi  petroliere  costruite   prima   del   1o
          settembre 1984, come segue: 
                   (aa) se di  stazza  lorda  uguale  o  superiore  a
          40.000 tonnellate dal 1o gennaio 1985; 
                   (bb) se di  stazza  lorda  uguale  o  superiore  a
          10.000 tonnellate, ma inferiore a 40.000 tonnellate, dal 1o
          gennaio 1986; 
                  (3) navi non  petroliere  costruite  prima  del  1o
          settembre 1984, come segue: 
                   (aa) se di  stazza  lorda  uguale  o  superiore  a
          40.000 tonnellate dal 1o settembre 1986; 
                   (bb) se di  stazza  lorda  uguale  o  superiore  a
          20.000 tonnellate ma inferiore a 40.000 tonnellate, dal  1o
          settembre 1987; 
                   (cc) se di  stazza  lorda  uguale  o  superiore  a
          15.000 tonnellate ma inferiore a 20.000 tonnellate, dal  1o
          settembre 1988. 
                (i)  Ausili   automatici   per   tracciamenti   radar
          sistemati prima del 1o settembre 1984  che  non  rispondano
          pienamente agli standard di funzionamento adottati dall'IMO
          possono,   a   discrezione   dell'Amministrazione,   essere
          mantenuti fino al 1o gennaio 1991. 
                (ii)   L'Amministrazione    puo'    esentare    dalle
          prescrizioni del presente paragrafo certe navi in quei casi
          in cui consideri irragionevole o non necessario provvederle
          dell'apparecchiatura di cui si  tratta  o  quando  le  navi
          vengano tenute permanentemente fuori servizio per due  anni
          dalla data ad esse applicabile. 
                (k) Le navi,  adibite  a  viaggi  internazionali,  di
          stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite
          prima del 25 maggio 1980 e quelle di stazza lorda uguale  o
          superiore a 500 tonnellate costruite il 25  maggio  1980  o
          dopo tale data, devono essere dotate di un econometro. 
                (l) Le navi,  adibite  a  viaggi  internazionali,  di
          stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate  costruite
          prima del 1o settembre 1984  devono  essere  dotate  di  un
          apparecchio indicatore di velocita'  e  distanza.  Le  navi
          che, a norma del paragrafo (1), devono essere dotate di  un
          ausilio automatico per tracciamenti  radar,  devono  essere
          dotate di un apparecchio indicatore di velocita' e distanza
          attraverso l'acqua. 
                (m) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600
          tonnellate costruite prima del 1o settembre 1984 e tutte le
          navi di stazza lorda uguale o superiore  a  500  tonnellate
          costruite il 1o settembre 1984  o  dopo  tale  data  devono
          essere dotate di indicatori che diano l'angolo del  timone,
          il numero di giri d'ogni elica ed  inoltre,  se  tali  navi
          hanno  eliche  a  pale  orientabili  o  eliche  di   spinta
          laterale, il passo e  il  modo  di  funzionamento  di  tali
          eliche. Tutti questi indicatori devono essere leggibili dal
          posto di governo. 
                (n) Le navi di stazza  lorda  uguale  o  superiore  a
          100.000 tonnellate costruite il 1o settembre  1984  o  dopo
          tale data  devono  essere  dotate  di  un  apparecchio  per
          l'indicazione della velocita' di accostata. 
                (o) Salvo quanto prescritto nelle Regole  1/7(b)(ii),
          1/8 e 1/9, mentre deve essere presa ogni ragionevole misura
          per  mantenere  in  condizioni  operative  efficienti   gli
          apparecchi di cui ai  paragrafi  da  (d)  ad  (n),  cattivi
          funzionamenti  delle  apparecchiature  non  devono   essere
          considerati  tali  da  rendere  la   nave   inadatta   alla
          navigazione o come motivo per ritardare la  partenza  della
          nave  da  porti  dove  non  siano  prontamente  disponibili
          attrezzature per riparazioni. 
                (p) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600
          tonnellate,  quando  impegnate  in  viaggi  internazionali,
          devono essere dotate di radiogoniometro.  L'Amministrazione
          puo' esentare una nave da questa prescrizione se  considera
          non ragionevole o non necessario che la nave sia dotata  di
          tale apparecchio, oppure se la  nave  e'  dotata  di  altre
          apparecchiature di radionavigazione adatte per essere usate
          per tutta la durata dei viaggi previsti. 
                (q) Fino al 1o febbraio 1999, le navi di stazza lorda
          uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite il 25 maggio
          1980 o dopo tale data e prima  del  1o  febbraio  1995,  se
          impiegate in viaggi internazionali, dovranno essere  dotate
          di  apparecchiature  radio  per  la  localizzazione   sulla
          frequenza radiotelefonica di soccorso. 
                (r) Tutte le apparecchiature  sistemate  a  bordo  in
          accordo con  la  presente  Regola  devono  essere  di  tipo
          approvato    dall'Amministrazione.    Le    apparecchiature
          sistemate a bordo il 1o settembre 1984  o  dopo  tale  data
          devono  essere  conformi   ad   appropriati   standard   di
          funzionamento non inferiori  a  quelli  adottati  dall'IMO.
          Apparecchiature installate prima dell'adozione dei relativi
          standard di funzionamento  possono  essere  esentate  dalla
          piena   rispondenza   a   tali   standard   a   discrezione
          dell'Amministrazione, con la dovuta attenzione  ai  criteri
          raccomandati che l'IMO puo'  adottare  nei  riguardi  degli
          standard in questione. 
                (s) Una unita', rigidamente connessa, composta da una
          nave che spinge e da una  nave  spinta,  quando  progettata
          come  combinazione  tra  un   rimorchiatore   apposito   ed
          integrato ed una chiatta, deve essere considerata, ai  fini
          della presente Regola, come un'unica nave. 
                (t) Se  l'applicazione  delle  norme  della  presente
          Regola portasse alla necessita' di modifiche strutturali ad
          una  nave  costruita   prima   del   1o   settembre   1984,
          l'Amministrazione  potrebbe  ammettere  un'estensione   del
          limite di tempo per la sistemazione  della  apparecchiatura
          richiesta, non pero' oltre il 1o  settembre  1989,  tenendo
          conto della prima visita di  carena  programmata  per  tale
          nave richiesta dalle presenti Regole. 
                (u) Salvo quanto previsto altrimenti  nella  presente
          Regola, l'Amministrazione puo'  concedere  a  singole  navi
          esenzioni di natura parziale o condizionale quando una nave
          effettua un viaggio in cui la sua  distanza  massima  dalla
          costa, la lunghezza e la natura del viaggio,  l'assenza  di
          pericoli generici di navigazione ed  altre  condizioni  che
          possano influire sulla  sicurezza  siano  tali  da  rendere
          irragionevole o non necessaria la piena applicazione  della
          presente  Regola.  Per  la  decisione  di  concedere  o  no
          esenzioni  ad  una  singola  nave,  l'Amministrazione  deve
          considerare l'effetto che una esenzione  puo'  avere  sulla
          sicurezza di tutte le altre navi". 
              - Per il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
          ottobre 1999, n. 407, vedi note alle premesse. 
              -  Il  testo  della  Regola  V/12,  lettera  r)   della
          Convenzione internazionale per la salvaguardia  della  vita
          umana in mare e' il seguente: 
              "Regola 12 (Apparecchiature di navigazione): 
              (a) a (q) (omissis); 
                (r) Tutte le apparecchiature  sistemate  a  bordo  in
          accordo con  la  presente  regola  devono  essere  di  tipo
          approvato    dall'Amministrazione.    Le    apparecchiature
          sistemate a bordo il 1o settembre 1984  o  dopo  tale  data
          devono  essere  conformi   ad   appropriati   standard   di
          funzionamento non inferiori  a  quelli  adottati  dall'IMO.
          Apparecchiature installate prima dell'adozione dei relativi
          standard di funzionamento  possono  essere  esentate  dalla
          piena   rispondenza   a   tali   standard   a   discrezione
          dell'Amministrazione, con la dovuta attenzione  ai  criteri
          raccomandati che l'IMO puo'  adottare  nei  riguardi  degli
          standard in questione. 
                (s) (omissis)". 
              - Per la legge 5 giugno 1962, n.  616  vedi  note  alle
          premesse. 
              - Per il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
          novembre 1991, n. 435, vedi note alle premesse. 
              -  Il  testo  della  Regola   X/3   della   Convenzione
          internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare
          e il seguente: 
              "Regola 3 (Prescrizioni per le  unita'  veloci).  -  1.
          Nonostante quanto disposto nei Capitoli dal I al IV e nella
          Regola   V/12,   un'unita'   veloce   la   quale   soddisfi
          completamente alle prescrizioni del Codice  per  le  unita'
          veloci e che sia stata visitata e certificata come previsto
          da tale Codice dovra' essere considerata come soddisfacente
          alle prescrizioni dei Capitoli dal I al IV e  della  Regola
          V/12. 
              Agli effetti della presente Regola, le prescrizioni del
          Codice devono essere considerate come obbligatorie. 
              2. I certificati e i permessi rilasciati  a  norma  del
          Codice  per  le  unita'  veloci  devono  avere  la   stessa
          efficacia  e  ricevere  lo  stesso  riconoscimento  come  i
          certificati rilasciati a norma del Capitolo I".