Art. 5. 
                      Equivalenze ed esenzioni 
  1. Con decreto del Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,
notificato alla Commissione europea, possono essere  adottate  misure
che consentono l'equivalenza alle regole contenute  nell'allegato  I,
purche' tali equivalenze siano almeno  efficaci  quanto  le  suddette
regole, nonche', a condizione che non ne risulti  una  riduzione  del
livello di sicurezza, misure atte a esonerare le navi dall'osservanza
di taluni requisiti specifici indicati nel presente  decreto,  quando
siano adibite, nelle acque territoriali, inclusi  i  tratti  di  mare
arcipelagici  riparati  dagli  effetti  del  mare  aperto,  a  viaggi
nazionali  sottoposti  a  talune  condizioni  operative,   quali   la
probabilita' di  un'onda  significativa  inferiore,  l'osservanza  di
limiti stagionali, la circostanza che la navigazione  sia  effettuata
solo in ore  diurne  o  in  condizioni  climatiche  o  meteorologiche
favorevoli, la durata limitata dei viaggi,  ovvero  la  vicinanza  di
servizi di pronto intervento.