Art. 5.
Equivalenze ed esenzioni
1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
notificato alla Commissione europea, possono essere adottate misure
che consentono l'equivalenza alle regole contenute nell'allegato I,
purche' tali equivalenze siano almeno efficaci quanto le suddette
regole, nonche', a condizione che non ne risulti una riduzione del
livello di sicurezza, misure atte a esonerare le navi dall'osservanza
di taluni requisiti specifici indicati nel presente decreto, quando
siano adibite, nelle acque territoriali, inclusi i tratti di mare
arcipelagici riparati dagli effetti del mare aperto, a viaggi
nazionali sottoposti a talune condizioni operative, quali la
probabilita' di un'onda significativa inferiore, l'osservanza di
limiti stagionali, la circostanza che la navigazione sia effettuata
solo in ore diurne o in condizioni climatiche o meteorologiche
favorevoli, la durata limitata dei viaggi, ovvero la vicinanza di
servizi di pronto intervento.