Art. 6.
Clausola di salvaguardia
1. L'Amministrazione, qualora ritenga che una nave da passeggeri o
un'unita' veloce adibita a viaggi nazionali all'interno dello Stato,
per quanto conforme alle disposizioni del presente decreto,
costituisca un rischio di grave pericolo per la sicurezza delle
persone o delle cose, oppure dell'ambiente, puo' sospenderne
l'attivita' ovvero imporre misure di sicurezza aggiuntive finche' il
pericolo non sia scongiurato, dandone informazione alla Commissione
europea e agli altri Stati membri.