Art. 7. 
                             V i s i t e 
  1. Le navi da passeggeri  nuove  battenti  bandiera  italiana  sono
sottoposte dalle Autorita' marittime alle seguenti visite: 
    a) una visita iniziale prima che la nave entri in servizio; 
    b) una visita periodica ogni dodici mesi; 
    c) visite occasionali. 
  2. Le navi da passeggeri esistenti battenti bandiera italiana  sono
sottoposte dalle Autorita' marittime alle seguenti visite: 
    a) una visita iniziale, prima che la nave sia  adibita  a  viaggi
nazionali in uno Stato ospite, o entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto  quando  adibita  a  viaggi  nazionali
nello Stato; 
    b) una visita periodica ogni dodici mesi; 
    c) visite occasionali. 
  3. Le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italiana tenute
a conformarsi, in base alle disposizioni dell'art.  4,  comma  6,  ai
requisiti del codice per le  unita'  veloci  (HSC),  sono  sottoposte
dalle Autorita' marittime alle visite previste dal codice stesso. 
  4. Le visite di cui ai commi 1,  2  e  3  sono  effettuate  con  le
modalita' e con le procedure di cui al capo IV della legge  5  giugno
1962, n. 616, e dal titolo II, capitolo I, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. 
  5. Per quanto non previsto nel  presente  articolo,  continuano  ad
applicarsi le norme contenute nella legge 5 giugno 1962, n. 616. 
 
          Nota all'art. 7: 
              - Per la legge 5 giugno 1962, n. 616,  vedi  note  alle
          premesse. 
          Il Capo IV della citata legge e' il seguente: 
              "Capo  IV  -  Commissioni  di   visita   -   Art.   25.
          (Istituzione e composizione delle Commissioni).  -  1.  Per
          gli accertamenti relativi alla sicurezza della navigazione,
          esclusi quelli di cui al Capo II della presente  legge,  e'
          costituita presso ogni capitaneria di porto una Commissione
          di visita, nominata dal comandante del porto. 
              2. La Commissione  e'  presieduta  dal  comandante  del
          porto o da un ufficiale superiore da lui  designato  ed  e'
          composta dal medico di porto e da  un  ingegnere  o  perito
          designato dall'ente tecnico. 
              3.  Ove  lo  ritenga  opportuno,  il  presidente   puo'
          chiamare a far parte della  Commissione  un  ispettore  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              4. Le funzioni di segretario sono  disimpegnate  da  un
          ufficiale del porto di grado non superiore a capitano. 
              5.  Ai  componenti   della   Commissione   appartenenti
          all'Amministrazione dello Stato spetta  un  compenso  nella
          misura  prevista  dalle  tabelle  allegate  alla  legge  26
          settembre 1954, n. 869, e con  l'applicazione  delle  norme
          amministrative  stabilite  dalle  legge  stessa.   Per   il
          rappresentante dell'ente tecnico la misura da corrispondere
          e'  stabilita  dalle  tariffe  previste  dall'art.  24  del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  22
          gennaio 1947, n. 340". 
              "Art. 26 (Ispezioni agli apparecchi radioelettrici).  -
          1. Quando per il rilascio o il rinnovo dei  certificati  di
          sicurezza  o  d'idoneita'  devono  essere  ispezionati  gli
          apparecchi radioelettrici, della Commissione di  visita  fa
          parte anche un funzionario  del  Ministero  delle  poste  e
          delle telecomunicazioni. 
              2.  All'ispezione  degli   apparecchi   radioelettrici,
          quando non coincide  con  la  visita  della  nave,  procede
          esclusivamente un funzionario del Ministero delle  poste  e
          delle telecomunicazioni". 
              "Art. 27 (Accertamenti gia' eseguiti dagli Istituti  di
          classificazione). - 1. Le navi  munite  di  certificato  di
          classe in regolare corso di  validita'  rilasciato  da  uno
          degli istituti di classifcazione  di  cui  all'art.  3  del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  22
          gennaio 1947, n. 340, nonche' le navi munite di certificato
          di navigabilita', sono dispensate in occasione delle visite
          di cui agli articoli  precedenti,  dagli  accertamenti  che
          hanno formato oggetto di visite o constatazioni o verifiche
          da parte dell'istituto di classificazione". 
              "Art. 28 (Attribuzioni della Commissione di visita).  -
          1. La Commissione  di  visita  provvede  agli  accertamenti
          necessari per il rilascio ed il rinnovo dei certificati  di
          sicurezza o d'idoneita' per le navi di stazza lorda  uguale
          o superiore alle 200 tonnellate. 
              2. Al rilascio  dei  certificati  provvede  l'autorita'
          marittima sulla base dei verbali redatti dalla Commissione. 
              3.  La  Commissione  di   visita   accerta,   altresi',
          l'idoneita' al trasporto dei passeggeri. 
              4. Gli accertamenti relativi alle navi di stazza  lorda
          inferiore alle 200  tonnellate  sono  effettuati  nei  modi
          previsti dai regolamenti di cui all'art. 35". 
              -  Con  riferimento  al  Titolo  II   (Accertamenti   e
          documenti per la sicurezza della navigazione),  capitolo  I
          (visite ed accertamenti articoli  17-35)  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.  435,  vedi
          note all'art. 4.