Art. 8.
C e r t i f i c a t i
1. Le navi da passeggeri nuove ed esistenti sono provviste di un
certificato di sicurezza per le navi da passeggeri secondo il modello
riportato nell'allegato II, rilasciato dalle Autorita' marittime al
termine della visita iniziale di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
e comma 2, lettera a).
2. Il certificato di sicurezza per le navi da passeggeri e'
rilasciato per un periodo non superiore a dodici mesi. La validita'
del certificato puo' essere prorogata dalle Autorita' marittime per
una durata massima di un mese a decorrere dalla data di scadenza del
certificato stesso. Quando e' stata concessa una proroga, il periodo
di validita' del certificato decorre dalla data di scadenza prima
della proroga. Il certificato di sicurezza delle navi da passeggeri
e' rinnovato al termine della visita periodica di cui all'art. 7,
comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b).
3. Per le unita' veloci da passeggeri conformi ai requisiti
stabiliti dal codice per le unita' veloci (HSC), il certificato di
sicurezza e l'autorizzazione all'esercizio per unita' veloci, sono
rilasciati dalle Autorita' marittime. Le unita' veloci da passeggeri
costruite anteriormente al 1o gennaio 1996, gia' in esercizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere
certificate secondo la normativa ad esse applicabile.
4. Prima di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio a un'unita'
veloce da passegeri adibita a viaggi nazionali in uno Stato ospite,
l'Amministrazione concorda con detto Stato le condizioni operative in
cui deve svolgersi l'attivita' delle unita' veloci in tale Stato e
provvede affinche' queste siano riportate nell'autorizzazione
all'esercizio.
5. Le esenzioni concesse a una nave o ad una unita' veloce a norma
e in conformita' delle disposizioni dell'art. 5, devono figurare sul
certificato della nave o dell'unita'.
6. Sono validi il certificato di sicurezza per unita' veloci da
passeggeri e l'autorizzazione all'esercizio rilasciati da un altro
Stato membro alle unita' veloci da passeggeri, se adibite a viaggi
nazionali, nonche' il certificato di sicurezza per navi da
passeggeri, rilasciato da un altro Stato membro alle navi da
passeggeri adibite a viaggi nazionali.
7. Le Autorita' marittime possono ispezionare ogni nave da
passeggeri o unita' veloce da passeggeri adibita a viaggi nazionali
ed accertare la validita' dei certificati e documenti pertinenti
presenti a bordo.
8. Tutto l'equipaggiamento marittimo di cui all'allegato A.1 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407,
conforme alle disposizioni del medesimo decreto, e' considerato
conforme anche alle disposizioni del presente decreto, anche qualora
l'allegato I preveda che detto equipaggiamento debba essere approvato
e sottoposto a prove a soddisfazione dello Stato di bandiera.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Toia, Ministro per le politiche
comunitarie
Bersani, Ministro dei trasporti e
della navigazione
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Cardinale, Ministro delle
comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'art. 8:
- Per il "Codice internazionale di sicurezza per le
unita' veloci" HSC (High Speed Craft), vedi note
all'art. 1.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1999, n. 407, vedi note alle premesse.