Art. 8. 
                        C e r t i f i c a t i 
  1. Le navi da passeggeri nuove ed esistenti sono  provviste  di  un
certificato di sicurezza per le navi da passeggeri secondo il modello
riportato nell'allegato II, rilasciato dalle Autorita'  marittime  al
termine della visita iniziale di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
e comma 2, lettera a). 
  2. Il certificato  di  sicurezza  per  le  navi  da  passeggeri  e'
rilasciato per un periodo non superiore a dodici mesi.  La  validita'
del certificato puo' essere prorogata dalle Autorita'  marittime  per
una durata massima di un mese a decorrere dalla data di scadenza  del
certificato stesso. Quando e' stata concessa una proroga, il  periodo
di validita' del certificato decorre dalla  data  di  scadenza  prima
della proroga. Il certificato di sicurezza delle navi  da  passeggeri
e' rinnovato al termine della visita periodica  di  cui  all'art.  7,
comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b). 
  3. Per  le  unita'  veloci  da  passeggeri  conformi  ai  requisiti
stabiliti dal codice per le unita' veloci (HSC),  il  certificato  di
sicurezza e l'autorizzazione all'esercizio per  unita'  veloci,  sono
rilasciati dalle Autorita' marittime. Le unita' veloci da  passeggeri
costruite anteriormente al 1o gennaio 1996, gia'  in  esercizio  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad  essere
certificate secondo la normativa ad esse applicabile. 
  4. Prima di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio  a  un'unita'
veloce da passegeri adibita a viaggi nazionali in uno  Stato  ospite,
l'Amministrazione concorda con detto Stato le condizioni operative in
cui deve svolgersi l'attivita' delle unita' veloci in  tale  Stato  e
provvede  affinche'  queste   siano   riportate   nell'autorizzazione
all'esercizio. 
  5. Le esenzioni concesse a una nave o ad una unita' veloce a  norma
e in conformita' delle disposizioni dell'art. 5, devono figurare  sul
certificato della nave o dell'unita'. 
  6. Sono validi il certificato di sicurezza  per  unita'  veloci  da
passeggeri e l'autorizzazione all'esercizio rilasciati  da  un  altro
Stato membro alle unita' veloci da passeggeri, se  adibite  a  viaggi
nazionali,  nonche'  il  certificato  di  sicurezza   per   navi   da
passeggeri,  rilasciato  da  un  altro  Stato  membro  alle  navi  da
passeggeri adibite a viaggi nazionali. 
  7.  Le  Autorita'  marittime  possono  ispezionare  ogni  nave   da
passeggeri o unita' veloce da passeggeri adibita a  viaggi  nazionali
ed accertare la validita'  dei  certificati  e  documenti  pertinenti
presenti a bordo. 
  8. Tutto l'equipaggiamento marittimo di cui  all'allegato  A.1  del
decreto del Presidente della  Repubblica  6  ottobre  1999,  n.  407,
conforme alle  disposizioni  del  medesimo  decreto,  e'  considerato
conforme anche alle disposizioni del presente decreto, anche  qualora
l'allegato I preveda che detto equipaggiamento debba essere approvato
e sottoposto a prove a soddisfazione dello Stato di bandiera. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 febbraio 2000 
 
                               CIAMPI 
 
                                    D'Alema, Presidente del Consiglio 
                                     dei Ministri 
                                      Toia, Ministro per le politiche 
                                     comunitarie 
                                    Bersani, Ministro dei trasporti e 
                                     della navigazione 
                                  Dini, Ministro degli affari esteri 
                                  Diliberto, Ministro della giustizia 
                                      Amato, Ministro del tesoro, del 
                                      bilancio e della programmazione 
                                     economica 
                                            Cardinale, Ministro delle 
                                     comunicazioni 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
 
          Note all'art. 8:
              - Per  il  "Codice  internazionale  di sicurezza per le
             unita'   veloci"  HSC  (High  Speed  Craft),  vedi  note
             all'art. 1.
          - Per  il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
             1999, n. 407, vedi note alle premesse.