Art. 8. C e r t i f i c a t i 1. Le navi da passeggeri nuove ed esistenti sono provviste di un certificato di sicurezza per le navi da passeggeri secondo il modello riportato nell'allegato II, rilasciato dalle Autorita' marittime al termine della visita iniziale di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a). 2. Il certificato di sicurezza per le navi da passeggeri e' rilasciato per un periodo non superiore a dodici mesi. La validita' del certificato puo' essere prorogata dalle Autorita' marittime per una durata massima di un mese a decorrere dalla data di scadenza del certificato stesso. Quando e' stata concessa una proroga, il periodo di validita' del certificato decorre dalla data di scadenza prima della proroga. Il certificato di sicurezza delle navi da passeggeri e' rinnovato al termine della visita periodica di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b). 3. Per le unita' veloci da passeggeri conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci (HSC), il certificato di sicurezza e l'autorizzazione all'esercizio per unita' veloci, sono rilasciati dalle Autorita' marittime. Le unita' veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1o gennaio 1996, gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere certificate secondo la normativa ad esse applicabile. 4. Prima di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio a un'unita' veloce da passegeri adibita a viaggi nazionali in uno Stato ospite, l'Amministrazione concorda con detto Stato le condizioni operative in cui deve svolgersi l'attivita' delle unita' veloci in tale Stato e provvede affinche' queste siano riportate nell'autorizzazione all'esercizio. 5. Le esenzioni concesse a una nave o ad una unita' veloce a norma e in conformita' delle disposizioni dell'art. 5, devono figurare sul certificato della nave o dell'unita'. 6. Sono validi il certificato di sicurezza per unita' veloci da passeggeri e l'autorizzazione all'esercizio rilasciati da un altro Stato membro alle unita' veloci da passeggeri, se adibite a viaggi nazionali, nonche' il certificato di sicurezza per navi da passeggeri, rilasciato da un altro Stato membro alle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali. 7. Le Autorita' marittime possono ispezionare ogni nave da passeggeri o unita' veloce da passeggeri adibita a viaggi nazionali ed accertare la validita' dei certificati e documenti pertinenti presenti a bordo. 8. Tutto l'equipaggiamento marittimo di cui all'allegato A.1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, conforme alle disposizioni del medesimo decreto, e' considerato conforme anche alle disposizioni del presente decreto, anche qualora l'allegato I preveda che detto equipaggiamento debba essere approvato e sottoposto a prove a soddisfazione dello Stato di bandiera. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 febbraio 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Toia, Ministro per le politiche comunitarie Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro della giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Cardinale, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'art. 8: - Per il "Codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci" HSC (High Speed Craft), vedi note all'art. 1. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, vedi note alle premesse.